Nel mese di Marzo abbiamo ricevuto tramite donazione la prima casa (prima abitavamo in una casa in comodato d’uso): l’abbiamo intestata ad entrambi, marito e moglie, abbiamo già effettuato il cambio residenza presso il comune di residenza nella nuova casa e abbiamo mandato tramite CAF, via pec, un atto notorio dove ho dichiarato cambio residenza e inserito pure visura catastale dell’immobile.
Ora mi sorge un dubbio va fatta anche una nuova dichiarazione ISEE, indicando il valore dell immobile ricevuto quest’anno o non serve visto che quest’anno vanno dichiarati i redditi 2018? Basta l’atto notorio già inviato? Il modello com esteso va inviato solo se si ha qualcosa che fa perdere il beneficio giusto? Questa è la prima casa,nessuno ci sa dare spiegazione ogni caf ci dice la sua ne abbiamo contattati tanti.
In base alla normativa vigente, dovrà essere comunicata ad INPS, tramite modello RDC/PDC Com Esteso, entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici. In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.
La casa di abitazione, per quel che attiene la determinazione della soglia prevista di 30 mila euro per il valore IMU come prerequisito per l’accesso al reddito di cittadinanza, gode di una franchigia di circa 52 mila euro. Pertanto, solo se la casa ricevuta in donazione, eletta a residenza del nucleo familiare, avesse un valore IMU superiore ai 30 mila euro, al netto della franchigia prevista (ma dovrebbe trattarsi di un palazzo principesco), bisognerebbe inviare ad INPS la comunicazione con modello RDC/PDC COM Esteso.
A nostro avviso è stato assolutamente inutile inviare ad INPS copia di atto notorio con la dichiarazione di cambio di residenza ed annessa visura catastale dell’immobile.
10 Giugno 2020 · Genny Manfredi
Va fatto l’ISEE? Non va fatto nulla?
L’ISEE andrà ripresentato alla sua naturale scadenza, nel gennaio 2021.
11 Giugno 2020 · Roberto Petrella
L’inps mi ha contattato in seguito al mio quesito posto giorni addietro sulla mail apposita dicendomi che devo comunicare una nuova dsu con il valore dell immobile, il caf mi dice di no, inps dice si, voi dite no, un caf online mi dice si che mi fa tutto online ma non so se fidarmi fino a quando sono sospese i controlli sulla variazione patrimoniale?
Partono dal 1 giugno o c’e stata una proroga dato il momento particolare cosi mi reco in sede per vederci chiaro.
Il decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza) prevede l’obbligo di comunicazioni successive da parte dei soggetti che fanno parte del nucleo già beneficiario del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza, in caso di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull’importo del beneficio originariamente spettante.
Per comunicare ad INPS le predette variazioni in corso di fruizione del RdC/PdC, occorre compilare il modello RdC/PdC – Com in forma estesa, che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena decadenza dal beneficio.
Se siamo d’accordo su questa norma, nel senso che escludiamo che la comunicazione di intervenuta variazione del patrimonio mobiliare o immobiliare del nucleo familiare in corso di fruizione di reddito o di pensione di cittadinanza possa essere resa all’INPS chiacchierando con l’addetto allo sportello della sede territorialmente competente o attraverso PEC trasmesse ad un qualche recapito, non preposto allo scopo, dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, allora bisogna leggere, con la dovuta attenzione, il modello RDC/PDC COM esteso di cui abbiamo appena sopra fornito il link e che invitiamo a scaricare.
Ebbene, a pagina 1, punto e), nelle avvertenze iniziali del modulo è riportato testualmente che quel modello in forma estesa va utilizzato per comunicare entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell’attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. Ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l’acquisto di seconde case che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli, ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma.
In particolare, ad esempio, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30 mila euro, senza considerare la casa di abitazione.
Come abbiamo già riferito nel precedente intervento, se il valore della casa donata, in cui il nucleo familiare donatario ha stabilito la residenza, ha un valore ai fini IMU superiore ai 30 mila euro (al netto della franchigia di legge di circa 52 mila euro riservata alla casa di residenza) allora lei è obbligata ad effettuare la comunicazione.
Quello che può fare allora è recarsi al CAF che ha ritenuto non necessaria la comunicazione all’INPS e chiedere la cortesia di calcolare il valore dell’immobile ricevuto in donazione ai fini IMU sottraendo la franchigia prevista ai fini ISEE per il nucleo familiare che risiede nella casa di proprietà. Se il valore è inferiore ai 30 mila euro, non essendo esposta alla perdita del beneficio RDC, non è obbligata a trasmettere il modello RDC/PDC COM esteso.
Per inciso, l’interlocutore epistolare INPS già erra, a nostro parere, chiedendo una nuova DSU/ISEE essendocene già una in corso di validità: quello che potrebbe essere richiesto fino a gennaio 2021 è, al limite ed a norma di legge, l’inoltro del modello RDC/PDC COM esteso qualora, tuttavia, il nucleo familiare donatario non fosse sicuro del valore ai fini ISEE della casa ricevuta in donazione ed eletta a residenza del nucleo familiare beneficiario.
E’ anche chiaro, inoltre, perchè il CAF online ritiene necessaria la comunicazione, posto che il servizio non sarà gratuito.
Comunque, se proprio non c’è modo di convincerla, e noi alcun interesse abbiamo per convincerla, si può rivolgere all’onesto CAF sul territorio che ha già interpellato, chiedendo il tassativo inoltro all’INPS del modello RDC/PDC esteso, correttamente compilato (e pagando il servizio): tanto la cosa non potrà danneggiarla. Nessuno potrà revocarle il beneficio del reddito di cittadinanza (a meno che lei non abbia ricevuto in donazione un immobile di particolare pregio ed estensione, immerso nel verde, in una zona centrale della città in cui vive).
14 Giugno 2020 · Genny Manfredi
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