RC auto obbligatoria anche per i veicoli custoditi in area privata?


Per ora la direttiva europea che obbliga la stipula di polizza RC auto anche per i veicoli tenuti in area privata non è stata recepita in Italia





Se non ho capito male la nuova normativa in materia di RC auto imporrà di assicurare ogni veicolo a prescindere che sia fermo e custodito in area privata o meno: io possiedo un’auto storica (ricordo di famiglia) ferma, che custodisco in garage e non è assicurata da ben 8 anni. Posso evitare di doverla ri-assicurare rendendola inidonea alla circolazione, ad esempio smontando le ruote? E in quel caso a chi bisogna comunicarlo?

La Corte di giustizia dell’Unione Europea (sempre questa Europa matrigna) ha affermato che un veicolo deve essere coperto da assicurazione RC auto anche quando è fermo in area privata: la pronuncia della Corte di giustizia UE afferma, innanzitutto, la necessità di stipulare un’assicurazione RC auto in tutti quei casi un veicolo sia idoneo a circolare.

Successivamente il Parlamento europeo in data 21 ottobre 2021 ha emanato una direttiva conforme alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione.

Attualmente la pronuncia della Corte di giustizia UE, così come la direttiva del Parlamento UE, relativamente all’obbligo di stipulare l’RC auto anche per un veicolo tenuto fermo in area privata, non ha effetto in Italia, a meno che in futuro cambi la normativa (il Parlamento Italiano dovrà recepire la direttiva europea con un atto normativo).

L’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni private, l’articolo 193 del Codice della strada e la giurisprudenza concordano, al momento, sul fatto che non c’è alcun obbligo di assicurare veicoli che si trovino in aree private.

Su questo presupposto, le polizze italiane possono essere sospese nei periodi in cui si prevede di non circolare e riattivate successivamente per sfruttare anche dopo la loro scadenza naturale la durata residua al momento della sospensione. Una prassi di cui molti si avvalgono per risparmiare.

L’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni private, infatti, afferma attualmente che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Dello stesso tenore è il contenuto attuale dell’articolo 193 del Codice della Strada, secondo il quale i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Rispondendo nel merito al quesito posto dal lettore, qualora, in futuro, il nostro Parlamento recepisse la direttiva europea senza alcuna modifica emendativa, allora, per evitare di dover pagare l’assicurazione RC auto per la vettura d’epoca, bisognerà asportarne il motore. In quel caso l’evento non dovrà essere comunicato a chicchessia: si tratterà, infatti, di un veicolo privo di motore e quindi veicolo non obbligato alla copertura assicurativa riguardante la responsabilità civile verso i danni arrecati a terzi.

13 Settembre 2023 · Giuseppe Pennuto


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