Rc auto – Cosa cambia per monopattini e veicoli leggeri?


Via libera, all’interno del pacchetto sicurezza, all’obbligo di copertura RC Auto per monopattini e veicoli elettrici leggeri.





Con la riforma del codice della strada sono stati apportate diverse novità, tra cui decisioni fondamentali per quanto riguarda l’uso dei monopattini e veicoli leggeri, vorrei saperne di più.

Cosa cambia?

Importanti novità in arrivo per il settore assicurativo e della mobilità alternativa: il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023 ha dato il via libera, all’interno del pacchetto sicurezza, all’obbligo di copertura RC Auto per monopattini e veicoli elettrici leggeri.

Su proposta dei ministri competenti, il CdM ha approvato in esame definitivo il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che ha modificato a sua volta una precedente direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile.

Il Decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri che recepisce la Direttiva del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio riforma varie parti della normativa attuale (il Codice delle assicurazioni private e il Codice della strada) ridefinendo la tipologia dei veicoli soggetti all’obbligo assicurativo.

L’obbligo di copertura RC Auto potrebbe scattare per tutti i LEV, che siano scooter o microcar, ma non da subito: bisognerà attendere un nuovo provvedimento che presumibilmente arriverà nel 2024.

La riforma, infatti, deve essere recepita entro il 23 dicembre, termine ultimo fissato dalla direttiva comunitaria. L’obiettivo è rafforzare la protezione dei danneggiati e garantire parità di trattamento sull’intero territorio europeo.

Per veicoli elettrici leggeri si intendono i monopattini, le minicar elettriche e tutti quei quadricicli di categoria internazionale L6e in cui la massa a vuoto non è superiore a 350 kg (batterie escluse), la velocità non supera i 45 km/h e la cilindrata è fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori a combustione interna o con potenza nominale continua massima fino a 4 kW per i motori elettrici.

I quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori e quindi possono essere guidati con patente AM (o categorie superiori) fin dall’età di 14 anni.

La nuova formulazione dell’articolo 1 del Codice delle assicurazioni private modifica la lettera rrr relativa alla definizione di veicolo soggetto all’obbligo assicurativo.

Non solo “qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice”, ma ogni mezzo a motore con velocità di progetto massima oltre i 25 km/h (a prescindere dal peso) o peso netto massimo superiore a 25 kg e velocità di progetto superiore a 14 km/h.

I veicoli elettrici leggeri rientrano nei mezzi soggetti a copertura RC Auto, ma sarà un decreto ministeriale delle Infrastrutture ad individuare quali sono i LEV in particolare che sarà necessario assicurare. Tutto lascia supporre che l’obbligo riguarderà soltanto i monopattini e non le bici a pedalata assistita.

“È un ulteriore importante tassello nel programma di riordino del sistema assicurativo nazionale, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità al settore, a tutela dei cittadini e delle imprese”, spiega Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Nella riforma si precisa che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli: i cosiddetti assicurati Corporate, ovvero le aziende di dimensioni medio-grandi che hanno caratteristiche peculiari tali da rendere necessario uno studio del rischio adeguato.

Tra questi sono comprese le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

Tutte queste misure si affiancano a quelle già disposte nel DDL Ricostruzione (la conversione in Legge del Decreto Legge 11 gennaio 2023, n. 3), in cui è previsto l’obbligo per le compagnie che hanno assicurato il rischio dei danni catastrofali, di corrispondere un anticipo del 30% del danno, stimato sulla base di una perizia asseverata prodotta dal danneggiato.

Le imprese con sede legale in Italia o anche all’estero (ma con organizzazione stabile sul territorio italiano) dovranno stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Per abbattere i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le compagnie sono chiamate ad aderire.

Sono esentati dalla copertura assicurativa obbligatoria i veicoli ritirati dalla circolazione, non idonei come mezzo di trasporto e i veicoli storici in ragione del loro valore collezionistico.

Può sospendere la copertura chi temporaneamente non usa il veicolo e lo comunica per tempo alla compagnia.

La sospensione può essere prorogata più volte durante l’annualità assicurativa, fino a nove mesi, ma non sono più ammesse sospensioni non consecutive tra loro.

In caso di incidente, la circolazione del veicolo con RC Auto sospesa comporta l’intervento del Fondo di garanzia e una sanzione amministrativa raddoppiata rispetto alla mancata copertura ordinaria.

La deroga si estende anche ai veicoli il cui uso è “vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente”: ad esempio, in caso di misure antinquinamento e blocchi della circolazione.

Un’altra novità fondamentale coinvolge i veicoli che circolano solo in aree private. L’obbligo assicurativo si estende: non è più circoscritto esclusivamente alle aree pubbliche o alle aree private equiparate.

La riforma dell’articolo 122 del CAP (commi 1-bis e 1-ter) fa rientrare i veicoli sotto obbligo tra tutti quelli individuati dalla lettera rrr dell’articolo 1, a prescindere dalle sue caratteristiche, dall’area (pubblica o privata) su cui si utilizza e dalla circostanza se sia fermo o in movimento.

Quest’estensione di perimetro tocca anche i “veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” come i bus e le navette nei piazzali degli aeroporti, purché sia un mezzo “usato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto”.

Nello schema del Decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2118 rientrano pure l’armonizzazione dei massimali minimi di copertura, il riconoscimento cross-border degli attestati di rischio, il rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli da parte degli Stati, l’azione diretta in caso di sinistri con rimorchi trainati da veicolo, l’ampliamento del servizio di comparazione Preventivass realizzato dall’IVASS e dal MIMIT per consentire di confrontare i prezzi dell’RC Auto e la riforma del sistema di tutela delle vittime della strada affidato al Fondo di garanzia.

21 Novembre 2023 · Giuseppe Pennuto


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