Certo, la rateizzazione va chiesta al vincitore del contenzioso, che è il creditore: in caso di pignoramento azionato dal creditore insoddisfatto, invece, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, il debitore sottoposto ad azione esecutiva può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (si chiama conversione del pignoramento, ex articolo 495 del codice di procedura civile).
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata, con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
20 Settembre 2023 · Annapaola Ferri