DOMANDA
Dopo una trattenuta per pignoramento del quinto dello stipendio, la RTS (Ragioneria Territoriale Stato) per non oltrepassare il limite di legge della trattenuta di metà retribuzione mensile ha ridotto di 1/3 la delega di pagamento (avendo già in corso il rimborso di un prestito dietro cessione del quinto),. Così da 3/5 di trattenuta stipendiale si è passati a poco più del 50% della trattenuta complessiva sulla retribuzione (precisamente gli 8/15 della busta paga) e la RTS stessa ha mantenuto questa riduzione anche dopo l’estinzione della trattenuta per pignoramento (ed io non ho chiesto spiegazioni) …
La Finanziaria che ha erogato il prestito delega, dopo circa due anni di estratti conto dove si evidenziava un accumulo di insoluti mensili, adesso mi sta pressando con telefonate, ed e-mail chiedendomi di aderire ad un rientro rateizzato. Nel cedolino stipendiale il rimborso del prestito delega è dato per conclusa dal primo gennaio 2026, dopodiché cesserà anche questa trattenuta parziale (2/3 della somma iniziale). Andrò in pensione presumibilmente dalla metà del 2026 e quindi sarò più al sicuro da pignoramenti vari data la tutela di cui gode lo stipendio pensionistico per cui non è mia intenzione aderire a questo rientro richiesto dalla Finanziaria: chiedo, dato che RTS sta COMUNQUE pagando mensilmente la quota di 2/3 della delega in mia vece, potrebbe la società creditrice farmi un decreto ingiuntivo sulla somma non più riscossa per un atto della RTS e non per mia espressa volontà? (intendo dire che non sto volutamente non pagando mensilmente l’intera quota della delega ma è RTS esercita questa opzione).
RISPOSTA
La delega di pagamento della rata di rimborso di un prestito, pari ad un ulteriore quinto della retribuzione mensile (cosiddetto doppio quinto, riferendosi alla seconda rata di rimborso dopo una cessione del quinto già fruita) è una prassi storica che non trova riscontro nella normativa vigente (si iniziò a parlare di delega di pagamento nel primo dopoguerra del secolo scorso per il pagamento dei canoni delle unità abitative concesse in locazione calmierata ai ferrovieri(Ferrovie dello Stato – FFSS, agli impiegati ministeriali nonché agli impiegati che prestavano servizio presso le società gestite dal ministero delle Partecipazioni Statali (praticamente quelle che facevano parte dei gruppi IRI ed ENI): tanto è vero che solo a questo tipo di delega si fa riferimento nella legge 180/1950 che regola anche, e soprattutto, l’istituto della cessione del quinto.
Premesso che la RTS non avrebbe dovuto preoccuparsi del superamento complessivo delle trattenute (per pignoramento, rimborso del prestito delega e rimborso del prestito dietro cessione del quinto) rispetto alla soglia del 50% dello stipendio netto, non avendovi correttamente provvedutovi il giudice chiamato a decidere l’entità della trattenuta per pignoramento, in quanto la rata di rimborso del prestito delega non rientra nel computo essendo equiparata alla rata di rimborso di un ordinario finanziamento personale del dipendente – successivamente alla unilaterale riduzione della rata mensile versata al creditore, per delega conferita dal debitore ad RTS – il debitore avrebbe dovuto provvedere al pagamento del residuo 1/3 della rata mensile di rimborso del prestito delega: infatti il prestito delega, come già accennato, deve essere inteso come un ordinario prestito erogato da una finanziaria, con l’unica differenza che il datore di lavoro (nella fattispecie la RTS) si fa semplicemente carico di pagare la rata mensile per il debitore (la delega) alla scadenza mensile, senza assumere, tuttavia, alcuna responsabilità di adempimento a differenza di quanto avviene per la cessione del quinto), tanto è vero che la RTS ha ridotto unilateralmente l’importo della delega, rimborsando al creditore solo i 2/3 della concordata rata mensile e comunicando semplicemente l’intervenuta riduzione al debitore ancorché senza precisare a quest’ultimo che avrebbe dovuto continuare a pagare la rata residua (quella non più versata dalla RTS) per continuare a restare in regola.
Insomma, morale della favola, il creditore insoddisfatto riuscirà sicuramente e facilmente ad ottenere un decreto ingiuntivo con il quale, in presenza di un inadempimento persistente e qualora il debitore non intendesse aderire ad un piano di rientro rateizzato, procedere con il pignoramento dello stipendio, del Trattamento di Fine Servizio, o della futura pensione del debitore. L’inadempimento conseguente alla riduzione della rata mensile corrisposta al creditore è, come abbiamo già accennato, di esclusiva responsabilità del debitore (la RTS svolge il ruolo del cavolo a merenda e la sua responsabilità, peraltro non punibile, è limitata al mancato ed esaustivo chiarimento della nuova situazione al debitore – ma, come sappiamo, la legge non ammette ignoranza). Peraltro la logica dovrebbe aiutare: se fosse come chi ci scrive, erroneamente, immagina, tutti i debitori con prestito delega chiederebbero ai propri datori di lavoro di esercitare l’opzione di riduzione della rata mensile, penalizzando il solo creditore e senza che nessuno paghi pegno.
16 Settembre 2024 - Ludmilla Karadzic
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