Processo a carico del genitore continuato verso i figli

L'assenza di una delle parti convenute non ha particolari effetti nel processo civile: la parte assente viene giudicata in contumacia


DOMANDA

Mio padre era parte in un processo civile, era stato chiamato in causa dal vicino per un risaricmento danni. Mio padre, prima della fine del processo è deceduto, e ora sia io che mio fratello come eredi abbiamo ricevuto la stessa citazione per comparire a quel processo. Dato che praticamente la difesa e le nostre ragioni non cambierebbero rispetto a quelle fatte all’epoca da mio padre (tramite avvocato ovviamente), invece di comparire sia io che mio fratello può comparire uno solo? Ho visto che in questo caso risparmieremmo sulle spese legali perchè ho visto che in più persone aumenterebbero. La sentenza sia favorevole o sfavorevole avrebbe comunque effetti anche verso chi non partecipa? Grazie


RISPOSTA

L’articolo 118 del codice di procedura civile stabilisce che se nessuna delle parti (chi ha citato o attore e i citati o convenuti) compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Quindi l’assenza di uno dei convenuti non avrà conseguenze sul processo civile. Tuttavia va considerato che anche la parte che è rimasta contumace o che nel costituirsi ha riconosciuto le ragioni di controparte può essere considerata soccombente e, come tale, condannata al pagamento delle spese legali.
La sentenza azionata da parte attrice, naturalmente, ha effetti anche nei riguardi del contumace.


23 Ottobre 2024 - Marzia Ciunfrini

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