La legge 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), cosiddetta legge Pinto, prevede il diritto al risarcimento del danno a favore del cittadino che ha subito un giudizio di durata eccessiva.
Si parla di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo: l’organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo è la Corte d’appello.
In generale, ma in via esclusivamente orientativa, possiamo dire che il limite di ragionevole durata può ritenersi fissato in tre anni per i procedimenti di primo grado, due anni per i procedimenti di secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità. La domanda di risarcimento, ex legge 89/2001 va presentata, però, entro sei mesi dal momento in cui la sentenza (sia essa di primo grado, d’appello o di Cassazione) è divenuta definitiva.
Nel caso specifico, se il contenzioso si è sviluppato attraverso i tre gradi di giudizio, siamo fuori di almeno due anni per quanto riguarda la durata ritenuta ragionevole: peggio se non si è arrivati alla pronuncia della Corte di Cassazione. Tuttavia, siamo fuori tempo massimo, almeno così sembra, per la presentazione dell’istanza di equo risarcimento.
26 Marzo 2023 · Marzia Ciunfrini