DOMANDA
Ci sono due risposte fornite dal Portale che però non ho ben compreso.
Quale è il protocollo esatto e legale che il portalettere deve seguire per la notifica di Atti Giudiziari? Sia in caso di consegna che in caso di rifiuto (rifiuto da parte di soggetto non identificato)?
RISPOSTA
La procedura di notifica delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada è normata dal comma 3 dell’articolo 201 (notifica delle violazioni al Codice della Strada) del decreto legislativo 285/1992 (Codice della Strada – CdS) secondo il quale alla notifica dell’atto si provvede a mezzo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia Municipale, e dei messi comunali, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notifiche a mezzo del servizio postale.
Esistono, sostanzialmente, due modalità di notifica degli atti a mezzo posta: la notifica indiretta, in cui il destinatario risiede al di fuori della giurisdizione dell’Ufficiale Giudiziario (UG) incaricato, per cui quest’ultimo si serve del servizio postale, ma tutta la procedura si svolge sotto il controllo, minuzioso e autoritativo, dell’Ufficiale Giudiziario secondo le norme dettate dall’articolo 149 del codice di procedura civile.
Quando invece, come nella fattispecie, si procede con la cosiddetta notifica diretta (in cui la spedizione dell’atto viene effettuata secondo una convenzione fra l’ente mittente e Poste Italiane) la norma a cui fare riferimento è la legge 205/2017 (in pratica la legge di bilancio 2018), e non valgono più le disposizioni dettate dal codice di procedura civile.
Ebbene, l’articolo 1, comma 461, della legge 205/2017 ha notevolmente semplificato la procedura di notifica diretta e, nell’esigenza di contenere i costi della procedura, ha eliminato alcune delle tutele (prima esistenti) a garanzia della conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. In sintesi, l’articolo 1, comma 461, della legge 205/2017 ha disposto che, in caso di rifiuto del destinatario a ritirare l’atto che il portalettere ha tentato di consegnare, la notifica si intende correttamente notificata dalla data di tentata consegna. Inoltre, qualora il plico fosse consegnato a persone di famiglia (ove si presume persona di famiglia un qualsiasi soggetto che apre l’uscio di casa del destinatario al postino, purché maggiore di 14 anni di età ed evidentemente non affetto da turbe psichiche) al destinatario non verrà più inoltrata alcuna raccomandata informativa che viene sostituita con l’avviso di inizio giacenza lasciato dal portalettere esclusivamente nell’ipotesi di temporanea assenza dal luogo di residenza e assenza di persone di famiglia dall’abitazione del destinatario: in tale ultima evenienza, la notifica si intenderà correttamente perfezionata decorsi 10 giorni dall’inizio giacenza presso l’ufficio postale, se l’atto non verrà ritirato prima dello scadere dei 10 giorni, dal destinatario o da persona da lui delegata.
29 Settembre 2024 - Giuseppe Pennuto
Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati