Procedimenti di riscossione coattiva nei confronti del debitore messi in atto da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dopo avviso di intimazione non ottemperato nei termini


Escluso il pignoramento presso domicilio debitore, restano pignoramento del conto corrente, dello stipendio (per un dipendente) o della pensione





Notifica avviso di intimazione al pagamento da effettuare entro cinque giorni per 58 mila euro originati da cartelle esattoriali già notificate e rimaste impagate riconducibili a contributi INPS non versati, iva evasa ed altre voci: niente macchina, niente casa di proprietà, in affitto con arredamento normale, sono in pensione con 800 euro netti al mese, che mi vengono accreditati su un conto corrente. Solo la pensione e null’altro. Agenzia delle Entrate Riscossione quali provvedimenti attua per la riscossione dei crediti per i quali agisce? Il pignoramento pensione è immediatamente automatico sul conto corrente e anche l’arrivo ufficiale giudiziario per pignoramento arredamento, per il mancato pagamento è automatico?

Possiamo scartare il pignoramento presso la dimora (domicilio o residenza) del debitore inadempiente, a meno che non si tratti di un immobile di lusso nel quale si possa ragionevolmente presumere che il debitore custodisca opere d’arte, gioielli, contanti, mobili di antiquariato, complementi di arredo pregiati e/o impianti tecnologicamente avanzati: certamente Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) non si muove per pignorare mobili ordinari usati. Analogo discorso per quel che riguarda il veicolo intestato al debitore inadempiente, a meno che non si tratti di una vettura di valore la cui assegnazione all’asta possa significativamente abbattere il credito vantato.

Restano il pignoramento della pensione presso l’INPS e il pignoramento del conto corrente presso l’Istituto di credito che gestisce il conto corrente intestato al debitore. In entrambi i casi si tratta di azioni esecutive non automatiche.

Con il pignoramento della pensione potrà essere applicata una trattenuta pari al 20% dell’importo netto della pensione eccedente al minimo vitale (nella fattispecie, parliamo di circa 22 euro/mese (tenendo conto di un minimo vitale che ad oggi può essere valutato intorno ai 690 euro).

Qualora, invece, fosse pignorato il conto corrente, potrà comunque essere prelevato, se l’accredito della pensione è avvenuto in data anteriore alla notifica del pignoramento, l’ultimo importo trasferito in conto corrente, non oltre 1380 euro (tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale). Invece, qualora il blocco del conto corrente si dovesse protrarre nei mesi successivi (fino al decreto giudiziale di assegnazione), il pensionato debitore potrà prelevare (sempre rivolgendosi ad un funzionario di banca) la pensione decurtata del 20% sulla parte che eccede il minimo vitale (come se il pignoramento fosse avvenuto presso il terzo pignorato INPS).

Ma per evitare sbattimenti vari, il consiglio, subito dopo il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione, è sempre quello di notificare ad INPS, per l’accredito del cedolino, un nuovo IBAN.

6 Luglio 2022 · Paolo Rastelli


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