Problemi o disservizi dal meccanico – Come farsi valere


Quando ci rivolgiamo ad un’officina per la riparazione della nostra auto, stiamo, in realtà, concludendo un vero e proprio contratto con il meccanico.





Ho lasciato il mio veicolo presso un’officina autorizzata: dopo aver aver pagato il prezzo della riparazione e aver ritirato il mezzo, il problema non è stato effettivamente risolto.

Che fare in questi casi?

Sicuramente non tutti sanno che, quando ci rivolgiamo ad un’officina per la riparazione della nostra auto, stiamo, in realtà, concludendo un vero e proprio contratto con il meccanico: secondo l’articolo 2222 del Codice civile infatti, si ha un contratto d’opera quando una parte si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

In pratica è quello che accade quando ci rechiamo in officina: il meccanico si impegna ad eseguire la riparazione concordata con il cliente mentre quest’ultimo si obbliga a corrispondere la somma pattuita per la riparazione.

Certamente il fatto che si tratti di un rapporto regolato dal Codice civile non esclude l’applicabilità del Codice del consumo: anche in questi casi rivestiamo il ruolo di consumatori se il mezzo è destinato alla nostra vita privata (diverso il caso dei mezzi utilizzati per scopi professionali, come ad esempio un camioncino).

A questo punto rispondiamo alla domanda su cosa fare se, dopo aver ritirato il nostro mezzo e aver corrisposto il prezzo della riparazione, ci si renda conto che il meccanico non ha svolto adeguatamente il proprio lavoro.

In questi casi il Codice civile e, nello specifico, l’art. 2226, prevede una specifica forma di tutela, ossia la garanzia per difformità o vizi dell’opera. Per poter usufruire di questa garanzia è necessario denunciare il disservizio al meccanico che ha effettuato la riparazione entro otto giorni dalla sua scoperta. Poi, dopo aver fatto la denuncia, se il problema non si risolve bonariamente, il consumatore ha a disposizione un anno di tempo dalla restituzione del veicolo per agire e far valere tale garanzia.

Ovviamente, per una valida denuncia dei vizi, non basta chiamare il meccanico per lamentarsi del cattivo lavoro svolto. E’ necessario utilizzare un mezzo idoneo a dimostrare l’invio e la corretta ricezione della denuncia, come raccomandate a/r o altri mezzi ad esse equiparabili tra i quali, ad esempio, la pec. Solo in questo modo, infatti, si può dimostrare di aver informato adeguatamente il meccanico del vizio, cosa che risulterebbe davvero difficile, se non impossibile, in caso di denuncia esclusivamente orale.

Se il vizio è stato denunciato in maniera corretta e tempestiva, il Codice civile prevede due alternative: si può chiedere l’eliminazione del vizio, ossia la riparazione del veicolo a spese del meccanico, oppure la riduzione del prezzo pattuito in considerazione del danno subito.

Se, invece, la riparazione non può più essere effettuata perché le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, si può chiedere la risoluzione del contratto che dà diritto ad ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione.

In ogni caso, l’articolo fa salva la possibilità di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Una cosa molto importante da tenere a mente è che il contratto d’opera, anche se non richiede la forma scritta e può essere stipulato oralmente, pone degli obblighi vincolanti per entrambe le parti, la cui violazione dà luogo ad inadempimento.

Secondo l’art. 2756 del Codice civile in caso di mancato pagamento da parte del cliente il meccanico può tutelarsi esercitando il c.d. diritto di ritenzione sul veicolo, ossia può trattenere il veicolo nell’officina finché il cliente non gli corrisponda il saldo completo di quanto pattuito.

Se invece, una volta ritirato il mezzo, non avendo ancora saldato il prezzo della riparazione, il meccanico non volesse provvedere a risolvere i problemi, il primo consiglio per i consumatori è quello di richiedere un preventivo scritto. E’ nostro diritto essere informati in maniera chiara e comprensibile sul tipo di intervento, sul prezzo della riparazione e anche su eventuali supplementi di prezzo per modifiche non previste nel preventivo originario, ma emerse nel corso del lavoro.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei prezzi applicati dal meccanico al quale ci siamo rivolti si possono consultare i siti delle Camere di Commercio o di Confartigianato, dove sono pubblicate le tariffe normalmente applicabili per ogni tipologia di intervento nonché i c.d. tempari, ossia i tempi di norma necessari per realizzarli. È bene però tenere a mente che sia le tariffe sia i tempi sono calcolati sulla base di stime e, pertanto, forniscono solo un’indicazione di massima.

All’atto della consegna del mezzo è buona regola richiedere anche un’attestazione di avvenuta consegna del veicolo, stando ben attenti a verificare, nel momento in cui si lascia, lo stato della vettura nonché il chilometraggio.

Inoltre, nel caso in cui il meccanico abbia effettuato la sostituzione di un pezzo, è sempre bene farsi mostrare il componente cambiato: di norma dovrebbe essere il meccanico stesso a mostrarlo al cliente ma, in caso non lo faccia, è buona prassi richiederlo.

Infine, è molto importante chiedere sempre e farsi rilasciare la ricevuta del pagamento o la fattura così che rimanga traccia del tipo di riparazione e del prezzo corrisposto.

2 Febbraio 2023 · Giovanni Napoletano


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