Salve, qualche mese fa ho contratto un prestito di 18500 euro: grazie alla vendita di una proprietà ho deciso di estinguerlo. Possibile che ad oggi dopo aver pagato 5 rate di 243 euro cadauna il conteggio di estinzione risulta circa 19000 euro, cioè superiore al capitale erogato. Non ho con me il contratto e nemmeno il piano di ammortamento. Posto qui sotto il conteggio estintivo. Potreste aiutarmi a capire se è corretto? Importo a scadere (quota capitale e interessi) Euro 28.508,50 + Scaduto impagato e/o in attesa buon fine del pagamento (a) Euro 247,90 Sub totale montante residuo e scaduto Euro 28.756,40 Interessi di mora Euro 0,00 + Spese di recupero Euro 0,00 + Commissioni di estinzione Euro 197,92 Sub totale spese dovute Euro 197,92 Detrazione interessi futuri Euro 8.468,25 - Detrazione pagamenti anticipati Euro 0,00 - Arrotondamento Euro 0,00 + Altri addebiti Euro 0,00 + Detrazione quota premio assicurativo ...
Estinzione anticipata di un prestito
Ho da poco contratto un prestito con una finanziaria (20000 euro, 10 anni): l'ufficio che ha seguito la mia pratica si è raccomandato di non effettuare l'estinzione anticipata prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di concessione, poiché le finanziarie non avendo una guadagno significativo derivante dagli interessi, potrebbero in futuro negare un altro prestito, anche se si hanno i requisiti. E' vero oppure sono solo strategie commerciali? Se è vero, si applica limitatamente alla finanziaria che ha concesso il prestito oppure si viene inseriti in qualche banca dati consultabile dalle finanziarie? grazie in anticipo a chi saprà rispondere. ...
Spesso le banche e le finanziarie, contestualmente alla estinzione anticipata del prestito, non provvedono a rimborsare al cliente il premio assicurativo per il residuo periodo di copertura non goduto, premio che era stato versato in unica soluzione dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto di credito. Quando, dopo qualche anno dall'estinzione anticipata del prestito, il cliente, informato dei propri diritti, chiede la restituzione del premio assicurativo versato per il periodo di copertura non goduto, banche e finanziarie sollevano eccezione di intervenuta prescrizione, richiamando il codice civile. In particolare, l'articolo 2952, in base al quale Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ma, a parere dell'Arbitro Bancario Finanziario ...