Prestito fra privati – Il social lending


Il fondamento legale del prestito fra privati è rinvenibile nel contratto di mutuo con interessi definito dagli articoli 1813 e 1815 del Codice Civile





Sono un imprenditore con una piccola SRL che è attiva e prospera da un decennio: purtroppo, a causa di alcuni prestiti personali non rimborsati, sono stato segnalato come cattivo pagatore, il che mi ha reso difficile accedere a finanziamenti bancari e sto, pertanto, considerando la possibilità di cercare un investitore privato per finanziare alcune opere di ristrutturazione necessarie per la mia attività. L’idea sarebbe quella di restituire l’investimento con un interesse entro un anno al massimo.

Stavo pensando di utilizzare Facebook e altri canali per pubblicare annunci pubblicitari nella speranza di trovare un potenziale investitore. Tuttavia, ho alcune domande a riguardo:

È legale cercare investitori in questo modo in Italia? Quali potrebbero essere le implicazioni legali di un tale accordo tra la mia attività e un investitore privato? Quali precauzioni dovrei prendere per proteggere sia me stesso che l’investitore?

In ambito social è già possibile individuare gruppi di “social lending” (dall’inglese “to lend”, prestare), noto anche come peer-to-peer lending, abbreviato in P2P lending e tradotto in italiano come prestito tra privati: si tratta, in pratica, di prestiti erogati da privati ad altri privati tramite Internet. Questa attività, che non è illegale, si svolge sui siti di imprese od enti di social lending, senza passare attraverso i canali tradizionali rappresentati dagli intermediari finanziari autorizzati (banche, società finanziarie, eccetera), ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB), cioè del Decreto Legislativo 385/1993.

Nell’ordinamento giuridico italiano non c’è una disciplina specifica del social lending: tuttavia, il fondamento legale di questa attività (e comunque di ogni prestito fornito da privato a privato) è rinvenibile nel contratto di mutuo definito dall’articolo 1813 del Codice Civile come “il contratto nel quale una parte consegna all’altra una quantità determinata di denaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità” con l’aggiunta, ai sensi dell’art. 1815 del codice civile, degli interessi, se espressamente previsti dal contratto di mutuo.

Potrebbe essere illegale, invece, esternare la disponibilità del privato aspirante debitore a corrispondere tassi usurari sul mutuo concesso dal potenziale privato creditore.

8 Maggio 2024 · Simonetta Folliero


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