Prescrizione della simulazione di una compravendita finalizzata a dissimulare una donazione


La giurisprudenza ha stabilito che il termine di prescrizione per l'accertamento dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda





Mio fratello mi ha citato in giudizio sostenendo che sia stata lesa la suo quota di legittima per delle donazioni fatte a mio favore, io mi voglio difendere sostenendo invece che non c’è lesione ed a tal fine facendo valere la simulazione di un atto di compravendita dissimulante una donazione effettuato quando era in vita il de cuius nei suoi confronti precisamente nel 2010. Ho letto che i 10 anni di prescrizione non valgono nel caso in cui chi la invochi abbia chiesto anche la lesione della quota della legittima. In questo caso io non ho chiesto che venga accertata la lesione ma mi difendo solamente, può valere anche per me la non prescrizione dell’azione di simulazione?

L’articolo 1414 del codice civile stabilisce che, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato: in altre parole qualora le parti (de cuius e legittimario) stipulassero un contratto di compravendita (apparente) dissimulando un contratto di donazione, fra le parti ha effetto il contratto di donazione.

E’ frequente il caso in cui le parti simulino una vendita per dissimulare una donazione: in tale fattispecie per accertare la simulazione si ritiene sufficiente la vendita unita ad una scrittura privata in cui si dichiara che il prezzo non è dovuto o la prova che, a fronte del contratto di compravendita, non ci stato passaggio di denaro fra il compratore e il venditore.

La Corte di cassazione nelle sentenze 4021/2007 e 3932/2016 ha stabilito che il termine decennale di prescrizione dell’azione di simulazione varia in rapporto all’oggetto della domanda, affermando che se la simulazione è proposta dall’erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell’apertura della successione (nella fattispecie, dal decesso del donante dissimulato); mentre se l’azione viene esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto che si assume simulato.

26 Aprile 2023 · Annapaola Ferri


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