Prescrizione azione di riduzione proposta al giudice da coerede che riesce a documentare le donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di un altro coerede


Le donazioni effettuate in vita dal de cuius devono essere imputate all'eredità e costituiscono anticipazione per il coerede che ne fruisce





Dal conto corrente cointestato con mia madre deceduta nel 2019, sono stati prelevati da mio fratello molti soldi nell’anno 2010, soldi di appartenenza esclusiva di mia madre.
Essendoci stato un prelievo indebito da parte di mio fratello, riguardo la prescrizione sono ancora in tempo per richiedere l’intera somma prelevata?

Nella fattispecie abbiamo una defunta D, un figlio NC cointestatario del conto corrente insieme alla defunta D ed un figlio N.

I prelievi effettuati dal figlio NC a valere sul conto corrente cointestato possono essere considerati come donazioni effettuate in vita da D a favore del figlio NC, qualora fosse possibile dimostrare che il conto cointestato veniva alimentato esclusivamente da D.

Sulla base di queste ipotesi il figlio N vorrebbe esercitare il diritto di chiedere al giudice la riduzione dell’eredità spettante al fratello NC dal momento che le donazioni effettuate in vita da D a favore di NC devono essere intese come facenti parte dell’eredità e costituiscono, così, una anticipazione dell’eredità fruita da NC.

Il problema è: può nel 2023 il figlio N esercitare il diritto ad avviare azione di riduzione nei confronti del fratello NC?

Il termine di prescrizione è decennale, e decorre dal momento in cui N viene a conoscenza delle donazioni non dichiarate da NC in sede di divisione ereditaria (violazione dell’obbligo di collazione, ovvero di dichiarare le donazioni ricevute in vita dal de cuius – articolo 737 del codice civile).

Il momento teorico in cui N viene a conoscenza delle donazioni effettuate da D a favore di NC è il 2019, quando, in qualità di coerede, N chiede alla banca gli estratti degli ultimi dieci anni (che è il periodo massimo possibile) del conto corrente cointestato a D e ad NC.

Ora, se N possiede la documentazione attestante le avvenute donazioni, bene. Altrimenti non potendo oggi N chiedere alla banca gli estratti del conto corrente relativi all’anno 2010, nessuna azione legale potrebbe essere intrapresa, non per l’intervenute prescrizione dell’azione di riduzione, ma semplicemente perché mancherebbe la documentazione attestante che il conto corrente veniva alimentato esclusivamente da D e che erano stati effettuati prelievi da NC assimilabili a donazioni di D a favore di NC.

15 Maggio 2023 · Annapaola Ferri


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