Prescrizione di fatture commerciali per la fornitura di beni ad un consorzio


Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, prescrizione fatture





Nel corso del 2011 in occasione della ricostruzione di una palazzina, danneggiata dal terremoto, di proprietà di tre fratelli e dei propri eredi fu costituito un consorzio al fine di ottenere il finanziamento statale. Naturalmente il finanziamento non copriva tutte le spese necessarie. In particolare la fornitura di finestre, controtelai e persiane era a carico dei proprietari.

Tali beni furono acquistati presso una ditta del luogo che emise fatture cumulative nei confronti di tutti i proprietari. Questi ultimi erano tenuti al pagamento delle proprie quote di spettanza. Probabilmente qualcuno non ha pagato la sua parte. Successivamente la ditta fornitrice è fallita. Oggi, dopo 7-8 anni dalla scadenza delle fatture ci ha scritto un avvocato, nominato dal curatore fallimentare, richiedendo il pagamento di parte di quelle fatture sostenendo che da parte del curatore ci sarebbero stati numerosi inviti a pagare le cifre mancanti. Nessuno dei proprietari ha mai ricevuto tali avvisi. Ci si chiede se tali debiti siano ancora esigibili o siano prescritti.

Nella fattispecie si può escludere la prescrizione annuale per gli acquisti fatti da consumatori presso commercianti, così come prevista dall’articolo 2955 del codice civile, nella presunzione che l’ordine di fornitura sia stato effettuato da un consorzio, benché temporaneo.

Ciò acclarato, la fattura per forniture di beni e servizi non rientra in nessuna di quelle per le quali la legge stabilisce una prescrizione breve (uno, tre o cinque anni), pertanto la domanda di adempimento è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile (nel caso concreto, se la fornitura è avvenuta nel 2011 – e si presume che il saldo dovesse avvenire dopo la consegna del materiale – il creditore avrà tempo fino al 2021 per esigerne il pagamento).

Irrilevanti, sono pertanto, eventuali vizi di notifica relativi a precedenti richieste di adempimento inoltrate dal legale rappresentante del curatore fallimentare ai debitori inadempienti, anche considerando che una comunicazione A/R si intende correttamente notificata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito del plico nell’ufficio postale, qualora il tentativo di consegna non sia andato a buon fine per la temporanea assenza del destinatario.

18 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis


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