Prescrizione dell’azione revocatoria


DOMANDA

In merito al quesito di prima vorrei precisare che il mutuo Z sottoscritto nel 2006 con ipoteca del terzo è stato poi modificato nel 2019.


RISPOSTA

Difficile rispondere quando la descrizione degli eventi correlati al fatto è effettuata “a spizzichi e bocconi” e, comunque, va tenuta presente la circostanza che, ai sensi dell'articolo 2903 del codice civile, l'azione revocatoria non è più esercitabile dal creditore, decorsi 5 anni dalla data dell'atto.


25 Febbraio 2024

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