Prescrizione della garanzia per vizi della cosa venduta – E’ irrilevante il contratto di estensione della garanzia eventualmente stipulato con il venditore

Prescrizione garanzia per vizi della cosa venduta, risarcimento danni, vizi della cosa venduta o locata












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Circa due anni, nel giugno 2017, fa ho acquistato da un concessionario multi marche una vettura usata, sottoscrivendo anche un contratto di garanzia triennale per i guasti che avrebbero potuto evidenziarsi dopo l’acquisto. Quattro mesi dopo dopo l’acquisto, intorno al mese di ottobre 2017, è emerso un grave difetto dell’impianto elettrico (la macchina si fermava all’improvviso e non era più in grado di ripartire) che nel corso dell’anno successivo, e durante il 2019, il venditore non è riuscito a riparare. Anzi, un mese fa, in occasione del verificarsi del solito difetto, mi è stato esplicitamente riferito che il guasto non è riparabile, trattandosi di un problema di progettazione dell’impianto elettrico.

Posso chiedere la risoluzione del contratto, anche tenendo conto che era prevista una garanzia lunga, triennale, a cui il venditore non è riuscito a rispettare?.

L’articolo 1495 del codice civile stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

Purtroppo, però, al comma 3 della medesima norma civilistica è anche riportato che l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.

Ed è irrilevante, come ribadito dai giudici della Corte di cassazione (per il passato vedasi sentenza 23060/2009, e più recentemente 22456/2019) che sia stato stipulato con il venditore un contratto di garanzia triennale: infatti, va distinta la garanzia ex articolo 1495 del codice civile, che può conferire al compratore l’esercizio della risoluzione contrattuale, con la garanzia, cosiddetta di buon funzionamento, sottoscritta ai sensi dell’articolo 1512 del codice civile, in base al quale il venditore è tenuto a riparare il difetto emerso.

In particolare, l’articolo 1512 del codice civile (garanzia di buon funzionamento) non dà all’acquirente il diritto di risolvere il contratto bensì, esclusivamente, il diritto di citare il venditore per risarcimento danni qualora che non riuscisse a riparare definitivamente il guasto.

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10 Settembre 2019 · Giuseppe Pennuto

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