Decorso della prescrizione del diritto di regresso verso il mio ex compagno, debitore solidale, per ottenere il rimborso di quanto pagato per risarcimento danni in seguito ad azione di rivalsa per un sinistro da lui provocato alla guida del veicolo di mia proprietà e privo di assicurazione


Debito solidale, prescrizione da fatto illecito, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, risarcimento danni





Il mio ex compagno, una decina di anni fa si pose alla guida, a mia insaputa, della mia macchina priva di assicurazione ed investì un pedone. Dopo parecchio tempo, la compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) dopo aver liquidato i danni alla persona vittima del sinistro, ha esercitato su di me e sul mio ex compagno, in qualità di debitori solidali, azione di rivalsa.

Un anno fa ho pagato il dovuto per evitare il pignoramento della casa di mia proprietà. Ora, visto che il nostro legame è finito, vorrei citare in giudizio il mio ex compagno per ottenere almeno il 50% di quanto ho dovuto sborsare, ma un professionista da me consultato afferma che il mio diritto si è ormai prescritto in quanto il sinistro si è verificato più di dieci anni fa.

L’articolo 2055, comma 2, del codice civile afferma che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, colui che ha risarcito il danno, ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.

L’articolo 2935 del codice civile stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il termine di prescrizione per esercitare azione di regresso nei confronti del suo ex compagno, pertanto, non decorre da giorno in cui si verificò il sinistro (evento dannoso), ma da quello in cui lei ha pagato la compagnia di assicurazione in seguito a rivalsa.

Infatti, finché non si è verificato l’evento estintivo dell’obbligazione (ovvero il pagamento di quanto richiesto in rivalsa dalla compagnia di assicurazione designata dal FGVS), nulla può essere preteso da un coobbligato in solido nei confronti dell’altro.

15 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini





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