Prescrizione e decadenza dei crediti esattoriali e Covid

Differimento termini di prescrizione e decadenza dei crediti della PA in seguito alla sospensione dell'attività di accertamento e riscossione causa COVID


DOMANDA

Un atto Ader del gennaio 2016 per il recupero di un prestito d’onore con la ex Sviluppo Italia non seguito più da alcun atto interruttivo è da considerarsi prescritto oppure no per la sospensione del periodo Covid? Se sì quanti giorni in più dovremmo calcolare, 85 oppure 542 giorni?

RISPOSTA

La notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) di una debenza Invitalia (ex Sviluppo Italia) maturata nel gennaio 2016 può avvenire correttamente, senza che possa essere invocata l’ intervenute prescrizione, prima che siano decorsi 10 anni e 85 giorni.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 960/2025), infatti, la sospensione di 85 giorni per l’emergenza COVID impatta su prescrizione e decadenza di tutti gli atti di tipo esattoriale (relativi cioè al recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione) e per essi non si limita a differire le sole scadenze prescrizionali e decadenziali che ricadono all’interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma congela il decorso di tutti i termini che scadono successivamente a quell’intervallo temporale, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale della prescrizione dei termini tributari, pari alla durata della sospensione stessa (85 giorni).

Il fondamento logico-giuridico della soluzione adottata risiede nella ratio compensativa della normativa emergenziale, ossia restituire alla Pubblica Amministrazione, ed in particolare a quella finanziaria, il tempo operativo limitato dall’emergenza COVID, così da garantire l’effettività dell’azione accertatrice nonché di riscossione coattiva, senza vulnerare i diritti del contribuente oltre il ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

Dunque, la sospensione emergenziale riconducibile alla pandemia Covid di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti esattoriali non opera solo per i termini relativi a procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo (come inizialmente dettato dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015), ma determina uno slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.

Ricordiamo, tuttavia, che la prescrizione non opera automaticamente (d’ufficio), ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell’articolo 2938 del Codice civile. Il giudice non può rilevarla autonomamente se non opposta. Deve essere sollevata in giudizio dal debitore, dimostrando l’inerzia del titolare (AdER) del diritto di credito.

E, inoltre, è bene sapere che un atto AdER può essere considerato correttamente notificato, per compiuta giacenza, quando, durante il tentativo di consegna, si verifica l’assenza del destinatario o il rifiuto a ricevere l’atto da parte di altri soggetti che la normativa vigente ritiene autorizzati a prendere in consegna l’atto stesso, o la loro assenza. Ragion per cui il debitore destinatario dell’atto interruttivo dei termini di prescrizione può benissimo ignorarne l’intervenuta corretta notifica.

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22 Febbraio 2026