Prescrizione presuntiva dei compensi pretesi dall’avvocato

L’articolo 2956 del codice civile stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata












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Il precedente avvocato, revocato e sostituito con altro nel mese di Ottobre 2019, mi ha inviato con mail del 06 giugno 2019 con Oggetto “RIEPILOGO ed Aggiornamento CAUSE IN CORSO”, alcune parcelle pro-forma, senza scadenza pagamento. Detto avvocato, in risposta alla REVOCA, di UN SOLO INCARICO, ha Comunicato Formalmente RINUNCIA ANCHE A TUTTE LE ALTRE CAUSE, di cui aveva incarico, senza CHIEDERE SALDO delle Corrispondenti Prestazioni Professionali, nonostante fosse stato da me invitato nella Comunicazione di REVOCA. A tutt’oggi non ho pagato nulla. Pertanto, vi chiedo La PRESCRIZIONE DEI TRE ANNI, dell’Importo delle Prestazioni Professionali perlomeno di quelle comunicate dal medesimo il 06 giugno 2019, decorre da questa data? Ossia l’ Effetto Definitivo (prescrizione) matura il 06 giugno 2022? . grazie

Costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l’inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata (o via Posta Elettronica Certificata – PEC), la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno. Solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l’onere per il mittente di provare il ricevimento.

Si tratta di un principio enunciato, in tema di prescrizione, nella sentenza 13401/15 della Corte di cassazione. Quindi la comunicazione via posta semplice è “Tamquam non esset” cioè come non ci fosse stata. Per adesso, quindi, il problema della prescrizione non si pone, se la comunicazione non le è stata notificata via PEC.

Per quanto riguarda la prescrizione presuntiva, l’articolo 2956 del codice civile stabilisce che si prescrive in tre anni il diritto il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.

Per eccepire la prescrizione preventiva (che non va confusa con la prescrizione classica) il cliente non deve mai discutere la congruità della parcella professionale eventualmente richiesta dal professionista: potrà soltanto asserire che il pagamento è già stato eseguito, con anticipi in contanti (uniformemente alle vigenti disposizioni in tema di normativa antiriciclaggio) in fase di avanzamento, nella fattispecie, della pratica giudiziaria in cui ha ricevuto assistenza tecnico legale dall’avvocato.

Ci sembra utile, a proposito dell’istituto della prescrizione presuntiva, far riferimento ad alcune sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione.

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia il contratto scritto che esclude l’operatività della prescrizione del credito dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura “ad litem”, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (sentenza 11145/2012).

La prescrizione di cui all’articolo 2956 del codice civile, relativa al diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l’incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.(sentenza 3886/1985)

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13 Novembre 2021 · Marzia Ciunfrini

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