DOMANDA
Mio zio è morto 6 anni fa: è possibile da parte mia vedere il testamento?
RISPOSTA
L’articolo 600 del codice civile stabilisce che, chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore: il notaio, è obbligato ad effettuare anche la relativa notifica al Registro Generale dei Testamenti (RGT) presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili.
Quindi per quel che riguarda il testamento di un defunto, è sempre opportuno consultare il Registro Generale dei Testamenti (RGT) che consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero (per il momento, Francia, Cipro, Turchia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Spagna, Estonia, Lituania, Ucraina)
Ma è possibile conoscere anche se esiste un testamento depositato fiduciariamente presso un notaio da parte di un testatore vivente: in tale ipotesi bisogna interpellare il notaio depositario, oppure, se questi abbia cessato l’attività, l’Archivio Notarile dove sono stati riversati i suoi atti, oppure, in assenza di informazioni più specifiche, si può consultare ancora il Registro Generale dei Testamenti (RGT): infatti anche in occasione di un affidamento fiduciario, il notaio, in quanto pubblico ufficiale, è sempre tenuto a notificare l’evento al Registro Generale dei Testamenti.
Naturalmente, il RGT non può dare notizia dei testamenti affidati fiduciariamente dal testatore vivente a soggetti diversi da un notaio, oppure, dei testamenti che il testatore ha tenuto presso di sé.
Per richiedere al Registro Generale dei Testamenti il nominativo del notaio depositario o che ha effettuato la pubblicazione del testamento, il modulo di richiesta può essere ottenuto anche per posta elettronica semplice o certificata rivolgendosi rispettivamente agli indirizzi registrogeneraletestamenti. ucan at giustizia. it e registrogeneraletestamenti. ucan at giustiziacert. it, allegando copia semplice di documento di identità del richiedente.
Va chiarito che, mentre il testamento pubblico (pubblicato) di un soggetto defunto può essere ottenuto in copia da chiunque, dietro pagamento dei relativi diritti per la consultazione e la produzione della copia, il testamento affidato fiduciariamente ad un notaio può essere visionato solo dai legittimari (coniuge, figli, ascendenti del testatore – articolo 536 del codice civile).
21 Settembre 2024 - Annapaola Ferri