Come procedere per imporre la cancellazione ai gestori delle centrali rischi degli eventi pregiudizievoli fallimentari ormai risalenti nel tempo che mi riguardano?






Sono stato presidente del consiglio di amministrazione di una srl fallita nel 2009:

– L’ultima visura del 2016 riportava che ero in carica fino al 31/12/2009
– La procedura di fallimento si è chiusa ed il giudice ha disposto la cancellazione dal Registro Imprese
– La srl risulta cancellata dal Registro Imprese
– Ho chiesto ad alcune società di informazioni commerciali di cancellare ogni riferimento a detta srl nelle ricerche effettuate partendo dal mio nominativo.

– Le società di informazione non hanno soddisfatto la richiesta ed il mio nominativo si accompagna ancora ad informazione che viene classificata “pregiudizievole”.

Questo tipo di informazione è particolarmente penalizzante in questo specifico periodo per me; devo quindi cercare di risolvere il problema. Le società di informazione ad oggi, non si limitano a riportare un dato, bensì, a mio avviso classificano come pregiudizievole una mia attività passata, già giudicata da chi di competenza con disposto alla cancellazione; quindi giudicano loro ex novo ed inducono i loro clienti al loro giudizio.

Quali possono essere quindi le possibili azioni più rapide ed efficaci per risolvere tale problematica?

Non credo siano esperibili azioni legali rapide con qualche chance di successo: più volte l’Autorità per la tutela della privacy ha respinto il ricorso di chi, come lei, chiedeva la cancellazione dei dati personali riferiti al fallimento dichiarato nei propri confronti e registrati in archivi elettronici detenuti da società operanti nel settore dell’erogazione di informazioni commerciali.

Il collegio giudicante, adito dai ricorrenti, ha costantemente ritenuto che le informazioni desunte dal registro delle imprese (legittimamente acquisite anche prima di una successiva, inevitabile, cancellazione) e comunque ricavate da fonte pubblica (quale è un Tribunale) siano liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, per essere utilizzate anche a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela della trasparenza delle operazioni finanziarie, e che tali informazioni, in termini generali, possano essere pubblicate senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto attiene, invece, la legittimità nel definire pregiudizievole l’informazione relativa alla sua precedente attività di presidente del consiglio di amministrazione di una srl assoggettata a procedura fallimentare, la contestazione verrebbe respinta, in sede giudiziale, argomentando che l’aggettivo contestato si limita semplicemente a classificare una sequenza di atti e comportamenti posti in essere dalla società (e dai suoi amministratori), accertati dall’autorità giudiziaria e sicuramente potenzialmente pregiudizievoli (all’epoca) agli interessi dei creditori, senza produrre alcun giudizio ex novo: si tratterebbe, pertanto, di una informazione pertinente e non eccedente rispetto alle finalità commerciale perseguita.

L’alternativa resta quella di intraprendere una lunga e dispendiosa battaglia legale invocando il diritto all’oblio sancito, in numerose occasioni, sia dall’Autorità per la tutela della privacy, sia dalla Suprema Corte di Cassazione.

14 Febbraio 2017 · Marzia Ciunfrini


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Come procedere per imporre la cancellazione ai gestori delle centrali rischi degli eventi pregiudizievoli fallimentari ormai risalenti nel tempo che mi riguardano?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.