Notifica precetto ad agosto e possibilità di adire, a settembre, il giudice del sovraindebitamento ex legge 3/2012

L’iscrizione a ruolo del pignoramento dello stipendio è soggetta alla sospensione feriale dal primo al 31 agosto di ogni anno


DOMANDA

Ho ricevuto lo scorso sabato un precetto da IOVIS per un debito su una carta di credito Agos di oltre 15 anni orsono, mai sanato per gravi problemi di salute ed economici: la prima procedura esecutiva tentata è andata a vuoto per altra già in corso e ora, appena il mio stipendio è tornato libero, si sono di nuovo accaniti. Ho provato il saldo e stralcio ma per loro nessun importo era mai sufficiente. Ora questo, arrivato in periodo estivo quando anche gli avvocati sono ormai in ferie. Anche per la procedura di sovraindebitamento mi hanno risposto che se ne riparla il due settembre. Cosa poter fare per evitare che la procedura prosegua? Specifico che, nonostante la mia richiesta, come evidenza del debito mi è stato inviato solo un estratto conto della carta dove non vengono specificate quota capitale ed interessi. Ringrazio anticipatamente.


RISPOSTA

Il creditore, di solito, accetta un accordo stragiudiziale a saldo stralcio quando ha urgente bisogno di denaro contante, quando il debitore non ha uno stipendio da pignorare o quando, pur disponendo il debitore esecutato di uno stipendio, diventa possibile riscuotere la trattenuta stipendiale solo per accodamento nel lungo periodo, a causa del contemporaneo concorso di una trattenuta della busta paga già assegnata dal giudice in precedenza, ed azionata per crediti della medesima natura.
Altrimenti il creditore non è propenso ad accordarsi per un rimborso a saldo stralcio.
Il precetto non può essere opposto per motivi quali la consegna al debitore solo di un estratto conto della carta di credito, senza specificare quota capitale ed interessi. L’eventuale opposizione nel merito della debenza andava esercitata immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nei 40 giorni successivi che la normativa vigente mette a disposizione del debitore ingiunto.
Secondo l’articolo 480 del codice di procedura civile, infatti, il precetto deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, della data di notifica del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) se questa è stata fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso. E deve contenere, altresì, l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore Solo su queste basi, qualora mancassero le indicazioni citate, sarebbe possibile avviare l’opposizione al precetto ex articolo 617 del codice di procedura civile (opposizione agli atti esecutivi) rivolgendosi, con il supporto tecnico di un avvocato, al giudice dell’esecuzione del tribunale competente. Altrimenti è inutile tentare di fermare la procedura opponendosi al precetto.
Il pignoramento che segue il precetto non adempiuto dal debitore è, come noto, il primo atto con cui ha inizio la riscossione coattiva su istanza del creditore.
L’iscrizione a ruolo del successivo pignoramento dello stipendio, tuttavia, è soggetta alla sospensione feriale (dal 1° agosto fino al 31 agosto di ogni anno) dei termini (articolo 162, Legge 1196/1960). Quindi dopo la notifica del pignoramento e la sua iscrizione a ruolo, ma prima dell’assegnazione (a settembre) al creditore procedente della trattenuta nell’omonima udienza giudiziaria (si tenga però presente che dalla data di notifica dell’atto, il datore di lavoro dovrà comunque accantonare la trattenuta del 20% dello stipendio netto) il debitore avrà tutto il tempo per adire il giudice del sovraindebitamento ex legge 3/2012, secondo quanto disposto, come già accennato, dall’articolo 480 del codice di procedura civile; e, qualora, il giudice accogliesse il piano di rientro presentato, potrebbe ottenere la sospensione della trattenuta coattiva stipendiale e la restituzione, dal datore di lavoro, degli accantonamenti effettuati fino a quel momento.


29 Luglio 2024 - Annapaola Ferri


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