Possono obbligarmi a pagare gli alimenti a mia madre che é indebitata fino al collo?

Crediti alimentari












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Mia madre negli anni ha accumulato svariati debiti: sul salario ha ceduto 1/5 ed ha fatto un prestito delega. Ora il recupero crediti, dopo decreto ingiuntivo va a pignorarle un altro quinto. Ora, mi chiedo, possono obbligare i figli, che hanno entrambi una loro famiglia e non vivono con lei, a pagarle l’affitto e gli alimenti se il salario netto che andrà a prendere sarà dimezzato? Possono i figli tutelarsi in qualche modo?

Il nostro codice civile, all’articolo 433, dispone che all’obbligo di prestare gli alimenti legali sono tenuti, nell’ordine, il coniuge, i figli anche adottivi (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani (cioè aventi gli stessi genitori) o unilaterali (con un solo genitore in comune) con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico e non implicano l’obbligo di pagare i debiti del beneficiario. Quest’ultimo deve essere un soggetto indigente ed il suo profilo non coincide sicuramente con quello di un lavoratore attivo che percepisce uno stipendio (benché dimezzato), pure se, in linea generale, il diritto agli alimenti continua a sussistere anche quando l’alimentando versa in uno stato di bisogno per propria colpa. La legge prevede solo che gli alimenti siano ridotti in caso di condotta disordinatamente colpevole dell’alimentando (Corte di cassazione, sentenza 2066/1966).

Inoltre, lo stato di bisogno non coincide con la difficoltà economica, né con il fatto che un soggetto non percepisca alcun reddito. In pratica, ci si trova dinanzi ad uno stato di bisogno nel caso in cui un soggetto non riesca a far fronte alle proprie esigenze primarie, e, secondo l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’articolo 438 del codice civile, esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue esigenze primarie di vita.

In altre parole, un figlio potrà essere obbligato a corrispondere gli alimenti al genitore soltanto in presenza di due condizioni: in primo luogo il genitore si deve trovare in uno stato di bisogno fisico o economico; in secondo luogo, lo stesso non deve essere in grado di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, con ciò intendendosi soltanto i beni di prima necessità come il vitto, l’abitazione, il vestiario e le cure mediche.

Piuttosto, ritornando alla fattispecie riportata nel quesito, il problema (l’obbligo di pagare i debiti contratti in vita dal de cuius) si potrebbe porre in caso di decesso di sua madre, nella cui evenienza andrà immediatamente presentata la dichiarazione di rinuncia all’eredità della defunta presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

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11 Agosto 2020 · Giorgio Martini

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