Possibile pignoramento del conto corrente del debitore prima del pignoramento dello stipendio o della pensione


Possibile pignoramento del conto corrente del debitore prima del pignoramento dello stipendio o della pensione del debitore inadempiente





Mi chiedo se un un creditore possa aggredire contemporaneamente sia il conto corrente che lo stipendio del debitore: e nel caso pignori il conto corrente, per quanto tempo e in quale misura questo subisce l’azione esecutiva.

Sia il pignoramento del conto corrente sia il pignoramento dello stipendio o della pensione costituiscono atti di pignoramento di crediti che possono essere vantati del debitore, ma che sono detenuti da terzi: in particolare, nel pignoramento del conto corrente il terzo è la banca (o Poste Italiane) e il credito da espropriare è il saldo del rapporto di conto corrente – nel pignoramento dello stipendio o della pensione il terzo è, rispettivamente, il datore di lavoro o l’INPS mentre il credito da espropriare è rappresentato dalla retribuzione mensile fruita dal debitore.

L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo, per cui non può esistere un atto di pignoramento indirizzato contemporaneamente a due diversi soggetti terzi. Inoltre, come sappiamo, il pignoramento, in base all’articolo 543 del codice civile, deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede. Ne discende che l’unica successione possibile, conforme alle condizioni appena indicate, è rappresentata dal pignoramento del saldo di conto corrente seguito dal pignoramento dello stipendio o della pensione per il credito residuo, posto che l’inziale pignoramento dello stipendio o della pensione comporterebbe l’estinzione dell’intero credito azionato nel corso di un piano di ammortamento anche pluriennale.

Talvolta capita, tuttavia, che il creditore decida di impegnare parte del credito vantato per azionare il pignoramento dello stipendio del debitore e utilizzare il credito residuo nel pignoramento del conto corrente (o di altri beni di proprietà del debitore): può trattarsi di una valida strategia di bilanciamento dei tempi di riscossione coattiva quando l’importo della rata mensile trattenibile nella busta paga del debitore nonché il conseguente piano di ammortamento derivante dal pignoramento dello stipendio (o della pensione) determinano tempi di rimborso del credito azionato incompatibili con le aspettative del creditore; altre volte, invece, dopo il pignoramento dello stipendio si forma un nuovo credito, oppure il cessionario acquista un nuovo credito riferito al medesimo debitore: non potendo agire sulla retribuzione del debitore se non in accodamento, il creditore preferisce allora aggredire il conto corrente del debitore. Quindi il pignoramento del conto corrente potrebbe anche seguire il pignoramento dello stipendio, ma non potrebbe mai esserci un contemporaneo pignoramento di stipendio o di pensione azionato dal medesimo credito non rimborsato.

Mentre la trattenuta conseguente al pignoramento dello stipendio non può superare il 20% della busta paga netta mensile e la trattenuta e conseguente al pignoramento della pensione non può superare il 20% del netto mensile eccedente il minimo vitale, l’espropriazione del conto corrente riguarda l’intero saldo disponibile.

Il pignoramento del conto corrente prevede l’impossibilità per l’intestatario debitore di effettuare prelievi o dar seguito agli addebiti automatici precedentemente disposti, dalla data in cui, dopo la notifica del pignoramento, alla banca è possibile operare il blocco tecnico, fino alla data in cui il giudice assegna il saldo pignorato al creditore procedente. I tempi dipendono dai carichi di lavoro del giudice e non è possibile stimarli.

15 Giugno 2022 · Annapaola Ferri


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