Polizza Kasko, danno da grandinata e decadenza dei termini (tre giorni) di denuncia del sinistro – Conseguenze












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La mia automobile è assicurata con una polizza cosiddetta Kasko e una violenta grandinata, qualche mese fa, ha apportato seri danni alla carrozzeria: in un primo momento non ho ritenuto di denunciare il sinistro alla mia assicurazione trattandosi di danno riconducibile ad un evento atmosferico, ma dopo circa una settimana, leggendo la polizza, ho potuto constatare che era stata pagata, e quindi attiva, anche la garanzia eventi atmosferici.

Ho quindi presentato regolare denuncia alla mia compagnia di assicurazione la quale mi ha risposto che non avevo diritto al risarcimento per tardiva comunicazione del sinistro ex articolo 1913 del codice civile.

Hanno ragione? Ho qualche possibilità di vincere se mi rivolgo al Giudice di Pace?

Effettivamente, l’articolo 1913 del codice civile stabilisce che l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.

Tuttavia il successivo articolo 1915 del codice civile precisa che L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Il ritardo nella comunicazione del sinistro, non può implicare di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto al risarcimento danni non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore.

Credo pertanto che ci siano ottime possibilità di escludere il fatto doloso dal momento che ci vuole poco a dimostrare, anche per testimoni, che il giorno in cui si è verificato il sinistro lei si trovasse con la propria auto, oggetto di assicurazione, proprio nel luogo in cui si è verificato l’evento atmosferico, cioè l’anomala grandinata.

Escluso il fatto doloso, resta il ritardo colposo nella comunicazione del sinistro all’assicuratore, verosimile e giustificabile anche considerato che, in genere, le polizze di tipo Kasko escludono il risarcimento danni per eventi atmosferici, a meno che la garanzia specifica non venga inclusa nel costo di polizza (non sarebbe la prima volta che il costo di una polizza viene gravato da coperture non richieste). In ogni caso, la compagnia non può cavarsela, in presenza di una colpa dell’assicurato, nel negare il risarcimento in toto, ma dovrà provare al giudice l’entità del pregiudizio sofferto e quest’ultimo, eventualmente, provvederà a decurtare l’importo del risarcimento spettante all’assicurato.

Peccato che solo dal 2020 sarà attivo, presso l’IVASS, l’arbitro assicurativo, per dirimere le controversie in materia di RC auto e altri rami in modo rapido e senza avvocati. Per ora dovrà necessariamente rivolgersi ad un legale se l’importo del danno è superiore a 1100 euro (articolo 82 codice di procedura civile).

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2 Ottobre 2019 · Giuseppe Pennuto

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