Più pignoramenti concorrenti della medesima natura ordinaria finalizzati ad ottenere la trattenuta del quinto stipendiale per il medesimo debitore inadempiente

La trattenuta a favore del secondo creditore pignorante avrà inizio appena il primo credito, azionato per pignoramento, risulterà estinto (accodamento)


DOMANDA

La volta scorsa vi ho comunicato che la banca Ifis ha ottenuto un decreto ingiuntivo per un credito che ha acquistato a stralcio dalla MPS, io ho già un pignoramento presso terzi di un quinto dello stipendio da parte di Sì Collection sempre per debiti bancari, voi mi avete gentilmente risposto che non può coesistere un doppio pignoramento presso terzi per debiti ordinari; il mio quesito è questo, visto che il mio datore di lavoro con la dichiarazione del terzo pignorato ha comunicato all’avvocato di banca IFIS che già esiste questo pignoramento del quinto dello stipendio, è il caso che io o un mio legale si presenti all’udienza per vigilare che il giudice prenda effettiva conoscenza di ciò? È un dubbio che chiedo a voi esperti, grazie.


RISPOSTA

Se il datore di lavoro non avesse comunicato (per iscritto) al creditore pignorante (e attraverso questi al giudice) che sullo stipendio del debitore sottoposto ad azione esecutiva già insiste trattenuta per precedente azione esecutiva riconducibile a crediti insoddisfatti di natura ordinaria, oppure se il giudice non tenesse conto della dichiarazione del datore di lavoro, saremmo di fonte ad una grave violazione di legge che potrebbe originare una giustificata richiesta di risarcimento danni da parte del debitore doppiamente pignorato.
Pertanto credo che una simile evenienza non si verificherà.
L’articolo 547 del codice di procedura civile stabilisce perentoriamente che con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo deve specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
L’articolo 545 del codice di procedura civile impone che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto (al massimo ndr) per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito ordinario o esattoriale (ad esclusione dei crediti alimentari).
La trattenuta a favore del secondo creditore pignorante, pertanto, avrà inizio appena il primo credito, azionato per pignoramento, risulterà estinto.
La presenza del debitore esecutato all’udienza di assegnazione del giudice non potrà sicuramente risultare nociva. Ma, è inutile, per il momento, affidarsi ad un avvocato.



26 Marzo 2021 - Michelozzo Marra


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