Pignoramento stipendio presso terzi – Il minimo vitale si applica anche allo stipendio?












Seguo da un po’ di tempo il forum e spesso trovo delle risposte sul pignoramento dello stipendio con dei calcoli che non sono quelli che i tribunali fanno con l’entrata in vigore della legge 83/2015.

I tribunali nel fare i conteggi considerano gli stipendi come le pensioni e dallo stipendio tolgono una quota di circa euro 700 dal rimanente fanno il pignoramento del quinto in base alle varie tipologie di pignoramenti ordinari /alimentari e tributari fino al massimo della meta

Faccio un esempio stipendio 1400-700=700
massimo pignorabile 350
per pignoramenti ordinari 140
per pignoramenti tributari 140

Secondo me non state informando bene la gente, continuando a dire si può pignorare la meta del netto perché vi è una legge che equipara gli stipendi alle pensioni.

L’articolo 545 del codice di procedura civile, così come modificato dall’entrata in vigore della legge 83/15, dispone testualmente che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti …. .

Ora, che si voglia estendere anche agli stipendi ciò che la legge dispone esclusivamente per le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, a noi sembra una forzatura.

In ogni caso, sempre preferibile che il Tribunale pignori una cifra inferiore a quella da noi ipotizzata che non il contrario. Per questo motivo, fino a quando non ci capiterà fra le mani la legge “che equipara stipendi e pensioni” anche per quanto attiene l’applicazione del minimo vitale, noi preferiamo perseverare nell’errore.

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19 Novembre 2015 · Simone di Saintjust