Pignoramento dello stipendio gravato da cessioni e deleghe di pagamento

Lo stipendio su cui gravano precedenti pignoramenti e cessioni non può essere decurtato oltre il 50% dell'importo al netto degli oneri di legge


DOMANDA

Premettendo che il pignoramento dello stipendio di 1/5 viene calcolato al lordo di cessioni e deleghe, le stesse cessioni concorrono però al tetto del 50% del limite pignorabile di tutto lo stipendio?


RISPOSTA

L'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che il pignoramento dello stipendio su cui gravano precedenti pignoramenti e cessioni non può essere decurtato oltre il 50% dell'importo al netto degli oneri fiscali e contributivi.


10 Giugno 2022 - Carla Benvenuto

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