Pignoramento stipendio e pignoramento pensione – differenze e analogie





Quale sia il numero di creditori della medesima natura agenti su pensione o stipendio, la trattenuta non potrà superare il 20% di quanto spetta al debitore





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Siamo una famiglia di 4 persone: padre (66 anni, non ancora in pensione), madre (61 anni, impiegata in una cooperativa nella scuola), 2 figli (26 e 22 anni, lavoratori saltuari). Stipendi attuali: padre 1500€ mensili; madre 500€ mensili, esclusi i 3 mesi estivi quando la scuola è chiusa.
Quesito: a causa della nostra inadempienza nel pagare il mutuo prima casa, la banca ci ha pignorato e poi tramite il tribunale venduta la casa all’asta in data 9 settembre 2021 (vendita per 60 mila euro, a fronte di un mutuo di 88 mila euro).

Inoltre, abbiamo alcune finanziarie (non oltre i 15 mila euro) che hanno venduto i loro crediti a delle società di recupero crediti, le quali hanno iniziato a pignorare lo stipendio esiguo di mia moglie. Se tutto andrà bene, io (66 anni) andrò in pensione il 30 novembre 2024, con una pensione (simulazione INPS) di circa 1200 euro lordi. E di mia moglie al contrario non conosciamo né la data di pensionamento né il lordo dell’assegno pensionistico. Nel frattempo, un’altra società di recupero crediti sta procedendo per un altro pignoramento, sempre dello stipendio di mia moglie e, presto, credo che mireranno anche al mio. La domanda: una volta pensionati, quanto dovremmo aspettarci come somme di pignoramento delle nostre pensioni? Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

Se indichiamo con il termine debiti ordinari i debiti verso banche e finanziarie per prestiti concessi e mai rimborsati oppure quelli originati da sentenze a favore di privati cittadini creditori e con debiti esattoriali i debiti maturati verso la Pubblica Amministrazione per tasse e/o imposte dovute e non versate, possiamo dire che il pignoramento dello stipendio e della pensione sono accomunati dal fatto che per debiti della stessa natura (debiti ordinari o debiti esattoriali) la trattenuta massima non può superare il 20% dell’importo erogato dal datore di lavoro o dall’INPS.

Ciò si traduce, praticamente, nella circostanza che se il primo creditore aggredisce la pensione o lo stipendio per debiti ordinari, ottenendo una trattenuta del 20% sul totale destinato al debitore, il successivo creditore agente per debiti della medesima natura di quelli azionati dal primo creditore otterrà la trattenuta del 20% solo dopo che il primo creditore risulterà completamente soddisfatto dal pignoramento.

La differenza fra pignoramento dello stipendio e della pensione consiste, invece, nel fatto che il pignoramento dello stipendio può essere applicato qualsiasi sia l’importo percepito dal debitore sottoposto ad azione esecutiva, mentre il pignoramento della pensione può essere effettuato, attualmente, solo sulla parte della pensione spettante al debitore che eccede i mille euro (minimo vitale).

Con la conseguenza che la pensione della debitrice pensionata che percepisce da lavoratrice uno stipendio di circa 500 euro risulterà integralmente impignorabile. Da lavoratrice, invece, la trattenuta non potrà superare il 20% dello stipendio mensile netto medio su 12 mesi, ovvero i 100 euro (qualsiasi sia il numero dei creditori pignoranti).

La trattenuta sullo stipendio di un debitore che, per la propria attività di lavoro, percepisce 1500 euro nette al mese potrà attestarsi ad un massimo di 300 euro/mese, qualsiasi sia il numero di creditori della stessa natura che procedessero con azione esecutiva. Una pensione lorda di 1200 euro/mese, risulterà, d’altro canto, praticamente impignorabile, attesa l’incidenza del minimo vitale pari a mille euro.

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16 Febbraio 2023 · Patrizio Oliva

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