Pignoramento rendita e/o capitale spettanti al lavoratore per adesione volontaria ad un fondo pensione al momento del passaggio in quiescenza

La rendita e/o il capitale spettanti al lavoratore in occasione del pensionamento per i contributi versati al fondo pensione, sono pignorabili


DOMANDA

Vorrei sapere se Banca IFIS può pignorare il mio fondo pensione.


RISPOSTA

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1. 000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Quindi, sicuramente Banca IFIS potrà pignorare la rendita o il capitale liquidati dal Fondo pensione in occasione del passaggio in quiescenza del lavoratore o in seguito a richiesta di anticipo concessa in base alla normativa vigente, nella misura del 20% eccedente il minimo vitale, attualmente pari a 534,41 * 2 = 1069 euro circa.
Ma, inutile aggiungerlo, il creditore, per poter pignorare gli importi del Fondo pensione in capitale e/o rendita, maturati dal lavoratore al momento del pensionamento, deve conoscere il terzo, ovvero la società di gestione del Fondo Complementare a cui il lavoratore ha aderito.



7 Luglio 2024 - Patrizio Oliva


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