DOMANDA
Ho contratto debiti personali con una banca, la quale ha emesso un decreto ingiuntivo nei miei confronti che non ho opposto. Di conseguenza, mi è stato notificato un atto di precetto.
Attualmente, non dispongo di denaro sui miei conti correnti, ma possiedo una quota in una società a responsabilità limitata (S. r. l. ), faccio presente che non ho altro da perdere.
Nel caso di pignoramento delle quote societarie, è possibile fare opposizione?
Posso accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato per difendermi e fare opposizione al pignoramento delle quote societarie?
Qual è il termine entro cui posso fare opposizione al pignoramento delle quote?
Se posso accedere al gratuito patrocinio, posso anche usufruire di un CTU gratuito (Consulente Tecnico d’Ufficio) oltre che dell’avvocato?
Ringrazio chiunque possa darmi delle indicazioni o condividere esperienze simili.
RISPOSTA
E’ sempre possibile opporsi al pignoramento di un bene dopo la notifica del precetto rimasto inadempiuto: lo strumento principe a cui può fare ricorso il debitore sottoposto ad azione esecutiva attraverso il pignoramento delle quote societarie è l’articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione), contestando la pignorabilità del bene sottoposto ad espropriazione o, ad esempio,, nella fattispecie, il diritto del creditore procedente candidato all’assegnazione delle quote, ad entrare a far parte della compagine sociale in base agli eventuali vincoli imposti dall’atto costitutivo della srl. L’opposizione può essere fondata anche eccependo la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile (opposizione agli atti esecutivi), ma va proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto ritenuto non regolare. Ancora, con opposizione agli atti esecutivi possono essere oggetto di contestazione anche la valutazione delle quote societarie e/o la procedura di vendita adottata dal giudice.
L’opposizione all’esecuzione può essere proposta dopo la notifica del precetto (quando l’esecuzione non è ancora iniziata) o subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento (che sancisce l’inizio della procedura esecutiva).
Attualmente, per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il reddito familiare (quello formato dal beneficiario del gratuito patrocinio e dai familiari anagraficamente conviventi)) non risulti superiore a 12. 838 euro. Il patrocinio a spese dello Stato copre anche la parcella del consulente tecnico del giudice (CTU), ma non comprende le spese legali eventualmente accollate dal giudice in caso di soccombenza.
10 Ottobre 2024 - Simone di Saintjust
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