Il debitore inadempiente deve procedere alla vendita del 50% della proprietà gravata da ipoteca, segnalando la volontà di alienazione dell’immobile (o della quota di partecipazione alla proprietà intera) all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), che fisserà il prezzo di compravendita e presenzierà alla formazione dell’atto notarile di alienazione, prendendo direttamente in consegna il corrispettivo della vendita, consegnando successivamente al debitore l’eventuale eccedenza rispetto al credito insoddisfatto (esistente alla data dell’acquisto) e rilasciando quietanza che servirà all’acquirente per cancellare l’ipoteca.
Infatti, il comma 2 bis dell’articolo 52 (Procedimento di vendita), del DPR 602/1973 stabilisce che il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione (AdER), il quale interviene nell’atto di cessione e al quale viene interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito verrà rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.
In pratica, il prezzo di compravendita dell’immobile verrà fissato da AdER (ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b del DPR 602/1973) per evitare sempre possibili accordi elusivi al ribasso fra acquirente e debitore venditore: si tratta, in sostanza, di una transazione triangolare.
29 Agosto 2023 · Paolo Rastelli