Grave debito Equitalia


Innanzitutto va precisata una cosa: nelle sue condizioni deve aspettarsi il pignoramento di due quinti dello stipendio.





Premetto che a causa di una gestione disgraziata di alcuni amministratori della mia vecchia ditta individuale ho un debito con Equitalia di circa 100.000 Euro, ed altri 100.000 euro tra banche e privati.

1) Equitalia (o altro creditore), una volta pignorato il quinto del mio stipendio (lo farà credo appena il mio contratto sarà a tempo indeterminato), può anche eseguire ulteriori pignoramenti presso il mio domicilio/residenza, oppure il pignoramento del quinto blocca altre procedure esecutive dello stesso creditore?

2) L’U.G., da quanto leggo, può eseguire pignoramenti anche presso i “luoghi appartenenti” al debitore. Cosa significa? Cosa si intende per “luoghi appartenenti”?

3) Premetto che io ho residenza in altro comune (contratto transitorio), attualmente non sono reperibile laggiù in quanto di fatto convivo con mia moglie nell’appartamento a lei intestato (regime di separazione dei beni), e quell’appartamento dove ormai non vivo più sarà stato di certo fittato a qualcun altro (con un numero civico univoco ci sono più miniappartamenti, non uno solo). C’è qualche rischio per me se l’UG non trova nessuno o altra persona presso quella residenza? Di quale natura?

Innanzitutto va precisata una cosa: nelle sue condizioni deve aspettarsi il pignoramento di due quinti dello stipendio. Un quinto per Equitalia ed un quinto per tutti gli altri (banche, finanziarie, privati).

Equitalia cerca di monetizzare il pignoramento. Se dunque scova il datore di lavoro del debitore (basta una ricerca per codice fiscale incrociata con i 770) notifica a lui il pignoramento, e tanto basta. Il debitore si ritrova la busta paga decurtata.

Difficilmente dopo aver pignorato lo stipendio, Equitalia perde altro tempo e soldi per pignorare i mobili del debitore. A meno che non si tratti di roba d’antiquariato di valore commerciale.

Se, invece, facendo le opportune visure ipocatastali si accorge che il debitore è anche proprietario di un immobile, allora non ci pensa due volte a pignorare pure l’immobile.

Se poi trova, mettiamo il caso, che il debitore possiede (oppure ha in locazione – con contratto registrato, s’intende) un locale fatiscente in aperta campagna di nessun valore commerciale (per cui non varrebbe nemmeno la pena iscrivere ipoteca se fosse di proprietà) può mandarci l’ufficiale giudiziario a dare una sbirciatina: magari, ci trova qualcosa d’interessante da poter mettere all’asta.

Sfatiamo una leggenda metropolitana: avere un indirizzo certo in cui si possano ricevere le notifiche è un interesse precipuo del debitore. Al creditore basta inviare un avviso di accertamento, una comunicazione di messa in mora, una cartella esattoriale: la notifica si effettua comunque per compiuta giacenza o affissione all’albo pretorio causa temporanea o assoluta irreperibilità del debitore.

Per essere più chiari: rendersi irreperibili facilita il lavoro del creditore. Conoscere le mosse del creditore, invece, può consentire di prendere qualche precauzione. In ogni caso non è peggio dell’ignorarle.

3 Febbraio 2012 · Simone di Saintjust


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