Pignoramento prima casa per debiti di natura esattoriale





Casa - limiti espropriazione esattoriale, casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta





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Se uno ha un debito esattoriale superiore ai 500 mila euro lo stato può toglierti la prima casa non di lusso in cui risiedi con la tua famiglia? Se fa il pignoramento cosa succede se si dovesse mettere in vendita o il debitore cessa di vivere avranno ripercussione i figli?

Domando questo perché alcuni dicono che la prima casa non la toccano per qualsiasi debito con lo stato
Altri invece dicono che se il debito è superiore o uguale ai 120.000 allora possono prenderti la prima casa…. Qual’è la realtà?

In base alle ultime disposizioni legislative, per debiti di natura esattoriale (cioè per debiti assunti verso la Pubblica Amministrazione) non si può pignorare l’immobile di proprietà del debitore se si tratta dell’unico di proprietà del debitore, se e’ adibito ad uso abitativo e se il debitore vi risiede anagraficamente. Naturalmente, l’immobile di proprietà del debitore non deve essere un’abitazione di lusso (avente, cioè, le caratteristiche individuate dalla legge).

Negli altri casi si può procedere all’espropriazione se l’importo del debito iscritto a ruolo e’ superiore a 120 mila euro e, comunque, non prima di sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.

In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • e’ destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • e’ l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non e’ di lusso (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969) ovvero non e’ una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9)].

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:

  • l’importo del debito iscritto a ruolo e’ superiore a 120 mila euro;
  • sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Dunque, la casa, unica proprietà del debitore, abitazione non di lusso e nella quale il debitore vi risiede anagraficamente, non può essere pignorata, indipendentemente dall’entità del debito.

Lo Stato vi può iscrivere ipoteca. Questo vuol dire che l’eventuale acquirente dovrebbe prima saldare il debito con lo Stato e poi trasferire il residuo (se c’è) al debitore proprietario. Nel caso in discussione, pertanto, nessun soggetto sano di mente acquisterebbe mai una casa ipotecata per un debito superiore al suo valore commerciale.

Alla morte del debitore, se i chiamati accettano l’eredità, si accollano i debiti del defunto oltre che la proprietà della casa ipotecata. Se uno degli eredi va risiedere anagraficamente nella casa ipotecata, questa continuerà a non poter essere espropriata (a legislazione vigente immutata).

Tuttavia, se l’erede che ha accettato ha uno stipendio, questo potrebbe essere pignorato. Così come potrebbero essere pignorati il conto in banca dell’erede ed espropriati eventuali altri immobili di sua proprietà (se il debito ripartito dopo la successione, è superiore a 120 mila euro).

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18 Luglio 2015 · Tullio Solinas

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