Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
Nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, la causa che determina il recesso non è un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma consiste nella necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, sicché il lavoratore ha il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale. In altre parole, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, ...
Il giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento del lavoratore deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti, con la precisazione che nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi. Ne consegue che, seppure i criteri di gestione dell'impresa restano riservati al datore di lavoro, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica, compete pur sempre al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Nel caso specifico esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 20534/15), il ...
Il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo
Il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso é consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie. Il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dalla Costituzione. Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12823/16. ...