In un contratto di locazione, il locatore deve corrispondere il risarcimento danni al conduttore quando, il primo, non prova la necessità del rilascio anticipato dell'appartamento per esigenze familiari. Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata, hanno fondamento contrattuale e incombe dunque sullo stesso locatore l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23794/14. Ennesima pronuncia della Suprema Corte che consolida un principio di diritto in materia di locazione e, in particolare, in merito al ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno. A parere degli Ermellini, infatti, nella fattispecie di richiesta al conduttore di disponibilità anticipata dell'immobile, per adibirlo ad abitazione di familiare, l'onere probatorio ...
Contratti di locazione: anche se le anomalie dell'immobile in affitto erano note al conduttore, in caso di problemi alla salute di quest'ultimo, deve esserci il risarcimento danni da parte del locatore. Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto. Questo perché la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interpretativo di esclusione o limitazione della responsabilità. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19774/14. A parere degli Ermellini, Il locatore di un immobile è responsabile per i danni alla salute subiti dal conduttore nel corso del contratto e dovuti alle condizioni abitative dell'alloggio. La tutela del diritto alla salute, infatti, prevale su qualsiasi patto interpretativo di esclusione o limitazione della responsabilità: ne consegue che è del tutto irrilevante che il conduttore ...
All'atto della cessazione del rapporto di locazione non abitativa, in relazione alla quale il conduttore abbia diritto alla corresponsione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale, permangono a carico delle parti reciproci obblighi di natura contrattuale. Permane, infatti, l'obbligo di restituzione dell'immobile gravante sul conduttore e quello di versamento dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale a carico del locatore, che si caratterizzano per la loro reciproca inesigibilità in difetto del contemporaneo adempimento ad opera della controparte. Entrambi i rifiuti ad adempiere trovano titolo giustificativo nella legge: pertanto, non può essere riconosciuto al locatore il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell'immobile, qualora questo sia giustificato dal mancato pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale subita dal conduttore. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 12018/2017. ...