Pignoramento e cessione del quinto coesistenti sullo stesso stipendio – Non riesco ad andare avanti


Due pignoramenti sullo stesso stipendio per crediti della medesima natura non possono coesistere - la seconda trattenuta verrà accodata





L’anno scorso ho fatto un prestito personale con la cessione del quinto dello stipendio tramite una finanziaria, e, fino a lì tutto bene: esattamente due mesi dopo mi e arrivato un decreto ingiuntivo con relativo pignoramento di un altro quinto. Tutto giusto, tutto corretto, ma ora la situazione e diventata insostenibile con tutte e due le trattenute in busta paga.

Il mio stipendio e più o meno di 1400/1500euro al mese con le due trattenute per un totale di 750 euro al mese.

La domanda è questa:
Se formalizzassi le dimissioni in accordo con la mia azienda e dopo qualche giorno venissi riassunto dalla mia azienda per sospendere uno dei due pignoramenti, continuerei a pagare il pignoramento ma proverei a fare decadere la cessione del quinto fino a quando non finisce in pignoramento.
Sono entrambi due prestiti personali.
So che rinuncerei al TFR ferie eccetera, che sono come garanzia con la cessione del quinto.
E corretto quello che vi ho chiesto?
So che non si dovrebbe farla ma non ce la faccio più…

Con le dimissioni, cosa di cui chi ci scrive è consapevole, verrebbe trattenuto l’importo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) posto a garanzia del prestito dietro cessione del quinto e del pignoramento per prestito personale, e decadrebbe l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere direttamente al rispettivo creditore la rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto e la trattenuta per il pignoramento azionato in seguito al mancato rimborso del prestito personale.

Un quinto del TFR, infatti, qualora ci fosse capienza, sarebbe destinato al creditore procedente con pignoramento per mancato rimborso del prestito personale, a causa dell’estinzione del pignoramento in corso presso quel datore di lavoro.

Il credito residuo relativo al prestito dietro cessione del quinto, non rimborsabile dal datore di lavoro e nemmeno volontariamente dal debitore con un piano di rientro concordato con il creditore, potrebbe essere recuperato con un pignoramento presso il datore di lavoro del quinto dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi e cosi il creditore del prestito personale rimasto insoddisfatto potrebbe, dopo la riassunzione, reiterare la richiesta giudiziale per fruire della trattenuta stipendiale del 20%. Ma, in presenza di un pignoramento pregresso per crediti insoddisfatti della medesima natura, il prelievo della seconda trattenuta – a servizio del pignoramento per il recupero del credito residuo del prestito dietro cessione del quinto o del pignoramento per il recupero del prestito personale (dipende dalla precedenza temporale di proposizione dell’azione esecutiva) – verrebbe accodato.

Il risvolto della medaglia è l’aggravio di spese legali e di interessi per gli importi non rimborsati del prestito dietro cessione del quinto e del prestito personale, nonché la quasi completa decurtazione del TFR: ma se non si arriva a fine mese, ogni trucco, per aggirare una situazione debitoria compromessa e per poter continuare ad arrivare a fine mese, è lecito.

16 Febbraio 2024 · Patrizio Oliva


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