Espropriazione della casa e diritto di abitazione
Il codice civile stabilisce che il diritto di abitazione non può essere ceduto, concesso in locazione, né ipotecato e, dunque, non può essere oggetto di sequestro o di pignoramento: in pratica, il creditore di chi detiene il diritto di abitazione non può sottoporre ad espropriazione forzata il diritto di abitazione stesso di cui è titolare il proprio debitore. Il diritto di abitazione grava sulla proprietà dell'immobile ed è opponibile ai successivi acquirenti o creditori del proprietario che abbiano trascritto il proprio titolo successivamente alla trascrizione del diritto di abitazione. Tuttavia, il creditore del proprietario di un'immobile su cui gravi un diritto di abitazione (a lui opponibile o meno) può sempre procedere coattivamente, pignorando la proprietà del bene. Se il diritto di abitazione risulta trascritto in epoca anteriore al pignoramento dell'immobile ed il creditore del proprietario procede all'espropriazione, la proprietà del bene pignorato viene trasferita come gravata dal diritto di abitazione ...
Sono titolare di diritto di abitazione su una casa che da alcuni anni ho donato a mia moglie: per evitare pignoramento mobiliare di alcuni creditori ho trasferito la mia residenza in altro luogo. Mi chiedo se agenzia entrate dovesse citarmi in revocatoria (i termini di prescrizione non sono ancora scaduti) potrei nel corso del giudizio ritornare a prendere la residenza nella casa donata che tornerebbe ad essere quindi la mia prima e unica casa di residenza e quindi nel caso agenzia entrate dovesse vincere la revocatoria sarebbe comunque impignorabile visto che sarebbe la mia unica casa di residenza. ...
Agevolazioni prima casa » quando l'unità abitativa deve essere considerata di lusso
L'agevolazione fiscale, cosiddetta prima casa, non si applica alle abitazioni di lusso, per tali dovendosi intendere le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi una superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 200, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Queste le conclusioni di diritto a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 17555/2016. ...