Pignoramento per finanziamento garantito da INVITALIA e non rimborsato

Nella speranza che il mancato rimborso del finanziamento possa essere riconosciuto incolpevole dal giudice , si può tentare di fruire della legge 3/2012


DOMANDA

Ho ricevuto un finanziamento da Invitalia (istituito in regime di aiuto l’erogazione di finanziamento a valere su PON SPAO e PON IOG) per l’apertura di un’attività avvenuto durante il periodo covid. Purtroppo ho dovuto chiudere l’attività e non ho più potuto pagare. Mi è arrivato atto di pignoramento, risultato negativo poichè non ho nulla. Vorrei un aiuto su come procedere e se esiste un eventuale modo per poter abbattere questo debito. considerato che successivamente a questo evento ho avuto problemi di depressione. Posso far valere anche questa problematica? e se dovessi trovare un lavoro potrebbero pignorarmi qualcosa?


RISPOSTA

Chiariamo subito a beneficio dei non addetti ai lavori che PON IOG è il il Programma Operativo Nazionale di Iniziativa Occupazione Giovani mentre il PON SPAO è il Programma Operativo Nazionale relativo ai Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione. Si tratta di piani governativi finanziati dal Fondo sociale europeo, al quale i soldi prestati vanno restituiti.
Trattandosi di un prestito garantito dalla Pubblica Amministrazione non esiste alcuna possibilità di addivenire ad un accordo transattivo a saldo stralcio. Una volta che il Fondo Sociale Europeo escute la garanzia prestata da Invitalia, quest’ultima tenterà di recuperare il credito non rimborsato dal debitore inadempiente azionando le procedure di pignoramento ed espropriazione.
E’ chiaro che per ora il credito insoddisfatto non è esigibile in quanto il debitore inadempiente è praticamente nullatenente. , ma nel futuro, qualora il debitore dovesse ottenere un impiego, acquisire un’eredità o vincere alla lotteria, il creditore potrà ottenere soddisfazione recuperando quanto rimborsato in qualità di garante.
La depressione, come l’incapacità a tirare avanti in modo dignitoso non è considerata una esimente dal dovere di rimborsare il prestito di cui si è fruito.
Tuttavia, si potrebbe esperire un tentativo di composizione della crisi debitoria per ottenere la riduzione del debito e la esdebitazione dell’importo ridotto, rivolgendosi al giudice del sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, nell’ipotesi che venga riconosciuta, da quel giudice, la non colpevolezza del debitore nel mancato rimborso del prestito ottenuto.
Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione, presso il Tribunale territorialmente competente, di un’istanza di liberazione dal debito incolpevolmente non rimborsato.


26 Settembre 2024

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