Pignoramento pensione rateo di dicembre con tredicesima


Nel caso specifico, la trattenuta su pensione e tredicesima, erogate nel mese di dicembre, resterà uguale a quella applicata nei mesi precedenti





Pensione rata mensile di 758 euro a cui viene aggiunta tredicesima di circa 640 euro: totale rata di dicembre circa 1500 euro, compreso gli adeguamenti. Dal calcolo solo per questo mese supero i 1000 euro, che come da ultimo decreto è la soglia impignorabile. E’ possibile che Agenzia delle Entrate Riscossione riscossione per debiti fiscali mi pignori di un quinto la differenza di circa 500 euro?

Innanzitutto, il nuovo minimo vitale di mille euro si applica ai pignoramenti con decreto di assegnazione giudiziale avente data decorrente a partire dal 22 settembre 2022, giorno in cui è entrata in vigore la legge che definisce il nuovo importo del minimo vitale (sempre pari a una volta e mezza il massimo dell’assegno sociale, ma, questa la novità, mai inferiore ai mille euro).

In secondo luogo bisogna consultare il decreto di assegnazione giudiziale per verificare se la trattenuta pensionistica è strutturata in 12 o 13 rate annuali. Nel primo scenario, la tredicesima non verrà toccata. In ogni caso, nella fattispecie, è impossibile che il giudice abbia fissato una trattenuta per la tredicesima di pensione: infatti l’applicazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile viene effettuata sul singolo rateo mensile e non, ad esempio, sull’importo complessivo dell’accredito pensionistico di dicembre (dodicesimo e tredicesimo rateo) e, nel caso che stiamo affrontando, un importo di 640 euro sarebbe stato praticamente impignorabile anche con la normativa sul minimo vitale antecedente al 22 settembre 2022.

In conclusione, nel caso specifico, la trattenuta su pensione e tredicesima di pensione, erogate nel mese di dicembre, resterà uguale a quella applicata nei mesi precedenti.

Per finire: Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) può beneficiare di un prelievo dalla pensione solo dopo una sentenza del giudice in seguito a pignoramento ex articolo 543 del codice di procedura civile (pignoramento presso INPS, nella fattispecie), oppure – se il credito non è di origine pensionistica – può ottenere la trattenuta con la procedura di pignoramento diretto ex articolo 72 bis del DPR 602/1973. In entrambe le situazioni il debitore viene avvertito tramite notifica.

In altre parole Agenzia delle Entrate Riscossione non può ottenere dall’INPS una trattenuta sulla pensione del debitore fiscale solo perché a dicembre l’importo complessivo dell’accredito effettuato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale supera il nuovo minimo vitale di mille euro. Ci deve essere un pignoramento preesistente della pensione con trattenuta mensile decisa dal giudice, trattenuta che, una volta fissata, resta la medesima, anche se le leggi relative all’entità della trattenuta cambiano successivamente.

17 Novembre 2022 · Patrizio Oliva


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