Pensione già gravata da cessione del quinto – Pignoramento per prestito delega non rimborsato durante il periodo di attività di lavoro dipendente

Per il calcolo della trattenuta per pignoramento della pensione bisogna conoscere la trattenuta per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto







Facendo seguito alla mia richiesta relativa al pignoramento da parte dell’assicurazione per il rimborso alla Banca della delega di pagamento non completata per essere andato in pensione con quota 100 desidero conoscere se il pignoramento avverrà normalmente e cioè 1/5 della pensione o 1/5 del minimo vitale. Su una pensione di 1213 euro al netto della cessione di 1/5 e al lordo delle detrazioni fiscali di reddito di lavoro e carichi di famiglia quanto mi possono pignorare?

BEGINNISH

La trattenuta per pignoramento finalizzato a soddisfare il rimborso del prestito delega residuo, al momento del passaggio in pensione anticipata (quota 100), sarà pari al 20% di S, essendo S = PA + TCQ – MV, con PA importo della pensione accreditata in conto corrente, TCQ trattenuta per la cessione del quinto rilevabile dallo statino mensile della pensione, MV minimo vitale attualmente quantificabile in 1000 euro (due volte l’importo massimo dell’assegno sociale con minimo di mille euro). Per il calcolo consideriamo anche che gli eventuali assegni familiari non vengono più erogati con la pensione. In pratica verrà pignorato il quinto della parte della pensione (considerata al netto degli oneri fiscali, ma al lordo della trattenuta a servizio del rimborso del prestito dietro cessione del quinto) eccedente l’importo del minimo vitale, attualmente equivalente a mille euro.

Per esempio, se la pensione accreditata è pari a 1213 euro, supponendo la trattenuta, per cessione del quinto rilevabile dallo statino, di 200 euro, valutando il minimo vitale a circa 700 euro/mese, la trattenuta T per pignoramento finalizzato a soddisfare il rimborso del prestito delega residuo sarà data da 20/100 x (1213 + 200 – 1000) = 0,2 x 413 = 83 euro circa.

Qualora non fosse già stata adeguata, la trattenuta mensile finalizzata al rimborso del residuo prestito dietro Cessione del Quinto Stipendiale (CQS), inizialmente calcolata proprio sull’importo dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi, può essere ridimensionata, con apposita istanza all’INPS, al 20% dell’attuale importo della pensione netta (pensione netta data dall’importo accreditato in conto corrente + la trattenuta operata per il rimborso residuo della cessione del quinto, che potrebbe essere non rapportata al livello attuale di retribuzione in quanto calcolata come quinto dello stipendio percepito al momento della sottoscrizione del contratto di CQS – E, si sa, lo stipendio percepito prima di andare in pensione è in genere molto maggiore della pensione attribuita e quindi la trattenuta per cessione del quinto calcolata sullo stipendio (TCQS) ed estesa alla pensione potrebbe essere di gran lunga superiore al dovuto TCQP, ovvero alla trattenuta calcolata sul quinto della pensione assegnata).

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1 Aprile 2023 · Michelozzo Marra


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