Richiesta di un titolo esecutivo afferente le sole spese legali – Per quale motivo?


Nell'articolo si illustrano i motivi per cui l'avvocato del creditore insoddisfatto potrebbe chiedere un titolo esecutivo afferente le sole spese legali





Ho già un pignoramento di 1/5 in busta paga di natura ordinaria e siccome mi è arrivato un precetto da una finanziaria, e stanno per avviare a breve una esecuzione solo delle spese legali supportate nella causa con sentenza definitiva (quindi non per l’intero importo tra quello che avanza la finanziaria e le spese legali) volevo sapere se potevamo prelevare un’ulteriore 1/5 dallo stipendio, quindi dare avvio ad un pignoramento multiplo. Se non erro mi pare che le spese legali appartengono allo stesso dedito di natura ordinaria che ho già in essere. Ringrazio anticipatamente.

Il credito per spese legali non è un credito autonomo, ma accessorio al credito azionato nell’ambito del processo esecutivo: quindi, l’applicazione della trattenuta di un quinto per pignoramento dello stipendio azionato per spese legali collegate al recupero coattivo di un credito ordinario. dovrebbe essere differita (accodata), se sullo stesso stipendio viene già applicata una trattenuta del 20% per un pignoramento pregresso riconducibile alla debenza di un credito non rimborsato di natura ordinaria.

Tuttavia, secondo noi non ci sarà l’accodamento della trattenuta sullo stipendio del debitore insolvente per il solo credito, riferito alle spese legali, spettante all’avvocato della parte vittoriosa (la finanziaria).

A nostro avviso, infatti, l’avvocato, procurandosi un titolo esecutivo riferito alle sole spese legali liquidate dal giudice nell’ambito del più ampio processo esecutivo avviato nei confronti del debitore insolvente – dopo aver dimostrato l’impossibilità di recuperare tempestivamente il proprio credito sulla base della dichiarazione del datore di lavoro del debitore insolvente che accerterà l’esistenza di una trattenuta in corso per crediti ordinari – potrà emettere fattura nei confronti del proprio cliente (la finanziaria) la quale eserciterà poi azione di rivalsa nei confronti del debitore insolvente (con il differimento, o accodamento, della trattenuta applicata per il recupero dell’intero credito spettante alla parte creditrice, ovvero capitale più spese legali).

In un altro scenario, l’avvocato della finanziaria potrebbe chiedere, ex articolo 93 del codice di procedura civile, che il giudice, nella stessa sentenza in cui assegnerà la trattenuta alla finanziaria per il credito complessivamente azionato, distragga, direttamente a proprio favore, gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

In sostanza, cioè, si tratta essenzialmente di un fatto giuridico, riguardante l’avvocato di controparte ed il proprio cliente, che, solo indirettamente, impatterà sul debitore sottoposto ad azione esecutiva.

14 Aprile 2024 · Marzia Ciunfrini


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