E’ possibile il pignoramento mobiliare anche se esiste un contratto di comodato d’uso dei mobili?

Sono pignorabili solo i beni contenuti nei locali dell'appartamento in cui è ospitato in comodato il debitore sottoposto a pignoramento presso il domicilio












Debitore con diritto di abitazione nella casa intestata alla moglie in separazione dei beni: è possibile pignoramento mobiliare anche se esiste un contratto di comodato d’uso dei mobili registrato presso Agenzia delle Entrate?

E’ possibile il pignoramento dei mobili anche se esiste un contratto di comodato d’uso degli stessi registrato all’Agenzia delle Entrate, ma è anche possibile liberarli successivamente con ricorso dell’effettivo proprietario al giudice delle esecuzioni.

Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio di presunzione legale di proprietà: in pratica tutto quanto presente nell’abitazione dove vive e risiede il debitore si presume essere di proprietà del debitore.

Peraltro, con sentenza 23625/2012, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che, in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’articolo 513 del codice di procedura civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. L’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

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4 Aprile 2018 · Giorgio Martini