Pignoramento e assegno circolare non trasferibile intestato al debitore


Con il pignoramento del conto corrente la banca deve indicare al creditore procedente anche l’assegno circolare non incassato intestato al debitore





Tra le tante modalità per eludere i creditori, si parla tanto dell’assegno circolare: lo stesso, se richiesto ed emesso dall’istituto di credito prima del pignoramento, renderebbe la somma in esso contenuta non aggredibile. Ma è realmente così? L’istituto di credito, in sede di pignoramento, non ha l’onere di indicare la presenza della somma giacente anche se non incassabile?

In caso di pignoramento di un conto corrente, il terzo pignorato (la banca), ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, deve specificare di quali somme è debitore o si trova in possesso: quindi se l’assegno circolare non trasferibile non è stato ancora incassato, la banca deve indicare anche l’assegno circolare che costituisce sicuramente un debito della stessa banca nei confronti del debitore.

Quindi, qualche chance di successo la manovra elusiva potrebbe avere solo qualora il debitore che detiene un conto corrente presso la banca A, aprisse un nuovo conto corrente presso la banca B, chiedesse l’emissione di un assegno circolare non trasferibile a proprio nome alla banca B e poi chiudesse quel conto corrente, in modo da evitare il pignoramento del conto corrente detenuto presso la stessa banca che ha emesso l’assegno circolare.

Bisogna poi ricordare che in occasione di un eventuale pignoramento presso terzi (pignoramento del conto corrente presso la banca o Poste Italiane e pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro) oppure di un pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore esecutato, al debitore stesso viene notificata l’ingiunzione di cui all’articolo 492 del codice di procedura civile in base alla quale il debitore è tenuto ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione (di cui all’articolo 388 del codice penale, in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

C’è quindi il rischio, eventuale ma non remoto, di dover andare incontro a problematiche penali non dichiarando l’assegno circolare emesso a favore del debitore escusso e da questi non ancora incassato.

26 Luglio 2022 · Ludmilla Karadzic


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