Pignoramento ed espropriazione dopo presentazione e rigetto di istanza di rateizzazione per cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata poi decaduta


Pignoramento ed espropriazione per omesso pagamento di cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata poi decaduta





Ho dei debiti con Inps e Agenzia delle entrate che superano i 60 mila euro: purtroppo ho pagato la rottamazione fino al 2020 ma poi non sono riuscito a continuare. Mi è arrivata ad aprile una intimazione di pagamento comprensiva di tutte le cartelle superiore ai 120 Mila euro ed ho fatto richiesta di rateizzazione tramite PEC all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Posso essere pignorato lo stesso? Nonostante vorrei provare a riiniziare a pagare tramite rate?

Qualora non mi fosse concessa la rateizzazione del debito ingiunto da Agenzia delle Entrate Riscossione cosa potrei fare a riguardo, visto e considerato che non ho la somma richiesta per poter pagare, e soprattutto, cosa devo aspettarmi e in che termini? Non ho beni intestati e sono anche senza lavoro e con un debito verso l’azienda di anticipi da me presi, per la quale lavoravo come agente monomandatario.

La nuova richiesta di dilazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) non potrebbe riguardare le cartelle esattoriali già incluse nel piano di definizione agevolata (rottamazione) che non é stato portato a termine ed è quindi decaduto: per le singole cartelle esattoriali incluse nella definizione agevolata ormai decaduta, è previsto esclusivamente il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto maggiorato di interessi legali e decurtato di quanto proporzionalmente già versato in conformità al piano di rottamazione decaduto.

Il carico debitorio residuo oggetto di definizione agevolata potrebbe essere nuovamente rateizzato solo se, all’atto della presentazione della richiesta di rateizzazione, le rate scadute alla stessa data risultano integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Tuttavia, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (in particolare per la rottamazione), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.

Ma se è stata già notificata l’ingiunzione di pagamento, sicuramente AdER rigetterà l’istanza per l’ennesima dilazione e procederà ad azioni esecutive laddove possibile.

Per questo le è stata notificata l’intimazione di pagamento: infatti, se l’espropriazione non é iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento più recente, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Così dispone l’articolo 50 (Termine per l’inizio dell’esecuzione) del DPR 600/1973.

Cosa fare qualora non fosse in grado di rateizzare il debito ingiunto di oltre 120 mila euro? Se lei è nullatenente e non percepisce redditi da lavoro (autonomo o dipendente) non ha scelta alcuna. Non può fare nulla, tocca ad AdER attendere che il debitore riceva un’eredità o venga assunto come dipendente e pianificare le conseguenti azioni esecutive.

29 Giugno 2022 · Paolo Rastelli


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