Pignoramento di immobili per un valore di molto superiore al credito azionato – E’ legittimo?

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Per una causa persa le spese da pagare alla controparte sono di 18 mila euro (diciottomila): il creditore appone pignoramento su tutte le proprietà del debitore per un valore di un milione 400 mila euro. Può farlo (anche se a dire il vero lo ha fatto)?

Va premesso, innanzitutto che il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 496 del codice di procedura civile, senza che possa ritenersi sussistente l’illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso (Cassazione sentenza 3952/2006).

Tuttavia, se da un lato è legittimo che il valore dei beni pignorati possa essere superiore all’importo del credito azionato, è anche vero, secondo orientamenti più recenti, che il debitore ha diritto ad essere sottoposto ad un’azione esecutiva equa, in modo che i suoi beni non siano vincolati in misura sproporzionata rispetto a quanto necessario al soddisfacimento del creditore.

Quando, come nella fattispecie, il valore dei beni pignorati è superiore all’importo del credito accertato per il quale il creditore agisce, il debitore può rivolgersi al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente per chiedere la riduzione del pignoramento, ex articolo 496 del codice di procedura civile.

Il giudice, a propria discrezione, potrà accogliere l’istanza del debitore con un’ordinanza di riduzione del pignoramento.

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18 Aprile 2018 · Marzia Ciunfrini

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