Pignoramento della busta paga – Dopo due anni di prelievo, il debito è aumentato


Pignoramento stipendio

Con atto giudiziale di euro 7 mila e 700 da circa due anni mi hanno pignorato la busta paga per un insoluto di una carta Aura: ad oggi sono state accantonati circa 3 mila e 100 euro. Ho chiesto all’istituto di recupero crediti il dettaglio del mio stato di debito, ma con una semplice email si sono limitati a riferirmi che ad oggi, dopo 20 trattenute in busta paga, il mio debito residuo ammonta a circa 8 mila e 400 al netto delle somme già prelevate quindi con un complessivo di 11 mila euro) e non sono in grado di definire fino a quando e quanto ancora dovrò pagare poiché non si tratta di un piano di ammortamento.

Il mio quesito: è possibile mai che il mio debito, nonostante il pignoramento continui ad aumentare? L’Istituto è obbligato a fornirmi un piano dettagliato del debito residuo con termini di pagamento? Inoltre avendo disponibilità economiche che procedura potrei adottare per sanare il mio debito residuo in unica soluzione, magari risparmiando sugli interessi maturati?

Il suo quesito non è chiaro: il datore di lavoro è tenuto ad accantonare un quinto della busta paga fino a quando c’è l’udienza giudiziale nel corso della quale il giudice fissa l’importo complessivo da pagare (aggiungendo gli interessi moratori nel frattempo maturati sul capitale dovuto, nonché le spese legali sostenute dal creditore procedente) e stabilisce la quota percentuale da prelevare mensilmente dallo stipendio (al netto degli oneri fiscali e contributivi) seguendo le linee dettate dall’articolo 545 del codice di procedura civile e dalle leggi speciali attualmente in vigore (eventuali pignoramenti e cessione del quinto già in corso): da quel momento decorrono solo gli interessi legali (che ormai sono ben poca cosa). L’importo accantonato, per quanto qui interessa, non viene trasferito al creditore procedente, ma conservato dal datore di lavoro in attesa dell’udienza giudiziale di assegnazione.

Inoltre, in sede di assegnazione al creditore procedente, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento ex articolo 495 del codice di procedura civile, secondo il quale prima che sia disposta l’assegnazione al debitore procedente delle somme accantonate, il debitore può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali.

Nella fattispecie, c’è stata udienza di assegnazione? La giustizia è lenta, ma due anni mi sembrano troppi. Se, invece, c’è stata udienza di assegnazione, bisognerà recuperare, presso la cancelleria del tribunale, copia del decreto di assegnazione per capire come stanno messe effettivamente le cose.

10 Ottobre 2019 · Carla Benvenuto

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