DOMANDA
Ho un debito personale e sono nullatenente, tranne che per un conto corrente presso una banca online di un altro paese dell’Unione Europea. Non ho conti correnti in Italia. Mi chiedo se, tramite ricerche all’anagrafe o altri mezzi, i creditori possano venire a conoscenza di questo conto corrente e procedere rapidamente con un pignoramento, anche se si trova all’estero. In particolare, vorrei sapere se, una volta notificatomi il precetto, i creditori potrebbero agire così celermente da impedirmi di effettuare un bonifico verso un altro conto.
Quali sono le tempistiche tipiche per un pignoramento su un conto corrente in un altro paese dell’UE?
Esistono delle tutele per i debitori in questa situazione?
RISPOSTA
Non è facile, né immediato, conoscere gli eventuali conti correnti detenuti in UE da una persona fisica (nonostante le ricorrenti legende metropolitane, non esistono archivi centralizzati con tali informazioni) ma nemmeno è impossibile: il creditore dovrebbe affidarsi ad un’ agenzia investigativa e poi, se la ricerca andasse a buon fine, l’azione esecutiva andrebbe perfezionata da uno studio legale operante nello Stato in cui l’Istituto di credito ha la propria sede legale per superare eventuali opposizioni eccepite dalla banca che rendessero complicato il ricorso al decreto ingiuntivo europeo e per finalizzare più efficacemente l’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente. Insomma, alla fin fine, il creditore deve sempre valutare se la spesa vale l’impresa: tutto dipende dalle cifre in gioco.
Per restare in Italia, l’articolo 480 del nostro codice di procedura civile, consente al debitore inadempiente di riflettere almeno dieci giorni prima di versare, eventualmente, l’importo ingiunto dal giudice. Prima del decorso del termine indicato nel precetto, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa dal creditore. Dieci/venti giorni non costituiscono, tuttavia, un tempo sufficiente per contrastare efficacemente la procedura di recupero del credito che verrà azionato: la cosa peggiore che il debitore possa fare in un tale contesto è proprio quella di trasferire il saldo disponibile sul proprio conto corrente tramite bonifico. La banca infatti deve rendere al giudice una dichiarazione (la cosiddetta dichiarazione del terzo) in cui riporta il saldo disponibile sul conto corrente pignorato, allegando, altresì, gli ultimi estratti conto. E potrebbero sorgere problemi piuttosto gravi per i soggetti che prendono parte alla transazione di trasferimento fondi senza alcun alcuna motivazione contrattuale sottostante, ma esclusivamente finalizzata, a vanificare, con condotte dolose, le legittime aspettative dal creditore.
Tutte le cose fatte per bene devono essere pianificate per tempo: magari a partire dal momento in cui si concretizza l’inadempimento …
16 Ottobre 2024