Ho letto che in caso di pignoramento del conto corrente si può chiedere al funzionario preposto il prelievo 3 volte il minimo dell’assegno sociale e poi 80 per cento della somma dello stipendio o pensione per esigenze vitali. Il funzionario preposto della banca o delle poste è obbligato ad evadere la richiesta oppure può rifiutare? Se nel caso rifiuta cosa bisogna fare?
Innanzitutto è necessario che, prima della data di notifica del pignoramento al terzo (la banca o l’ufficio postale) vi sia stato un accredito dello stipendio o della pensione del debitore inadempiente intestatario del conto corrente: qualora si verifichi questa condizione, il lavoratore o il pensionato potrà ritirare, rivolgendosi ad un funzionario, la somma accreditata fino ad un importo pari a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale.
Se, invece l’accredito di pensione o stipendio avviene dopo la notifica al terzo (la banca o l’ufficio postale), allora il pensionato debitore inadempiente potrà ritirare, rivolgendosi ad un funzionario e qualora non vi siano in corso pignoramenti pregressi e/o rimborsi per prestiti ottenuti dietro cessione del quinto, l’importo accreditato al netto di una trattenuta pari al 20% della parte eccedente il minimo vitale (una volta e mezza il valore massimo dell’assegno sociale), mentre il lavoratore dipendente, debitore inadempiente, potrà ritirare l’80% della somma accreditata a titolo di busta paga.
Qualora il funzionario di banca o dell’ufficio postale decidesse di non adempiere alla richiesta e sulla medesima posizione si ponesse anche il direttore responsabile della filiale di banca o dell’ufficio postale, successivamente interpellato, allora sarà necessario che un testimone presenzi al diniego: dopodiché con il supporto di un avvocato si presenterà ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione eccependo l’omessa applicazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
4 Agosto 2022 · Patrizio Oliva
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