Pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione o lo stipendio del debitore inadempiente e prelievi consentiti al debitore stesso nel periodo che intercorre fra la notifica al terzo e la pubblicazione del decreto di assegnazione giudiziale

L'articolo 545 del codice di procedura civile regola il pignoramento del conto corrente su cui sono accreditati pensione o stipendio del debitore


DOMANDA

Ho letto che in caso di pignoramento del conto corrente si può chiedere al funzionario preposto il prelievo 3 volte il minimo dell'assegno sociale e poi 80 per cento della somma dello stipendio o pensione per esigenze vitali.


RISPOSTA

Innanzitutto è necessario che, prima della data di notifica del pignoramento al terzo (la banca o l'ufficio postale) vi sia stato un accredito dello stipendio o della pensione del debitore inadempiente intestatario del conto corrente: qualora si verifichi questa condizione, il lavoratore o il pensionato potrà ritirare, rivolgendosi ad un funzionario, la somma accreditata fino ad un importo pari a tre volte il valore massimo dell'assegno sociale.


4 Agosto 2022

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